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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27017/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 25/03/2025. Dal testo emerge che il profilo decisivo non riguarda il merito delle condanne o assoluzioni, ma l'ammissibilità formale del ricorso: i ricorsi sono stati sottoscritti e proposti personalmente dagli imputati. La Corte rileva che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente il ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. In conseguenza di tale difetto, i ricorsi vengono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, quindi non sottoscritti da un difensore munito della speciale abilitazione richiesta dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Per l'effetto, ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha inciso sull'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità di ricorso personale dell'imputato per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte imputata, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore specializzato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dalle censure di merito eventualmente dedotte.
  • Quando il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, il ricorrente è condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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