Cassazione Penale, Sentenza n. 37875/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata (periodo 6/10/2022 - 6/4/2023). La difesa deduceva vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla presenza di due sanzioni disciplinari (tre giorni di EARS e cinque giorni di EAC per occultamento di oggetti non consentiti), mentre una di tali sanzioni sarebbe stata annullata dal Magistrato di sorveglianza; inoltre si evidenziava che sull'altra sanzione il Magistrato avrebbe potuto esercitare solo un controllo di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha rilevato che, anche ammettendo l'annullamento di una delle sanzioni contestate, permaneva un'altra sanzione non annullata che legittimava la decisione di rigetto della liberazione anticipata; pertanto la motivazione del Tribunale è stata considerata logica e conforme alla giurisprudenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il vizio non fosse sussistente perché la decisione impugnata poggiava ancora su una sanzione disciplinare valida, mantenendo la logicità della motivazione
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per addebitare le spese al ricorrente
Massime di principio
- Se il diniego della liberazione anticipata è motivato dalla presenza di sanzioni disciplinari, l'annullamento di una sola sanzione non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento se resta almeno un'altra sanzione valida che ne giustifica il diniego
- Spetta al detenuto provare compiutamente che tutte le sanzioni che hanno fondato il diniego sono state annullate o siano prive di effetti; la mancata prova comporta il rigetto del ricorso
- Il controllo giudiziale sulle sanzioni disciplinari può essere limitato e, se il giudice rileva la persistenza di una sanzione rilevante, la decisione amministrativa o del giudice di merito trova sostegno
- Per invocare il vizio di motivazione in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione è illogica o contraddittoria in relazione agli elementi di fatto; la mera contestazione formale non è sufficiente
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi occorre valutare il merito del ricorso prima di proporlo
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