Sentenza del 14/03/2018 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Omessa dichiarazione - Presunzioni supersemplici - Inversione dell'onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto legittimo, in caso di omessa dichiarazione, il ricorso dell'Amministrazione a presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. L'accertamento può quindi fondarsi su elementi presuntivi anche deboli, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria, dimostrando l'inesistenza o la minore entità del reddito accertato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale situazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito anche mediante presunzioni cosiddette "supersemplici", cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti, oltre che mediante gli ordinari strumenti di accertamento sintetico o induttivo previsti dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973. L'utilizzo di tali presunzioni comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto oppure che è stato prodotto in misura inferiore a quella determinata dall'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.
La norma consente all'Amministrazione di procedere d'ufficio alla determinazione del reddito e di utilizzare presunzioni anche non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, trasferendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e costituisce uno degli strumenti che l'Amministrazione può utilizzare, insieme all'art. 41, in presenza di omessa dichiarazione.
Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento induttivo e consente, nei casi previsti, di ricostruire il reddito sulla base di dati e informazioni disponibili anche quando la contabilità o la dichiarazione siano mancanti o inattendibili.
Cassazione civile, sezione tributaria, 18 giugno 2003, n. 9755
Ha affermato che l'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione di ricorrere a presunzioni supersemplici e che il contribuente deve dimostrare, con elementi contrari, l'inesistenza o la minore misura del reddito accertato.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione amplia i poteri accertativi dell'Amministrazione: il reddito può essere ricostruito anche attraverso presunzioni non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- In questi casi l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire documenti o altri elementi concreti per dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
- La presunzione dell'Ufficio non è necessariamente definitiva: il contribuente può superarla con una prova contraria specifica, attendibile e riferita ai fatti utilizzati nell'accertamento.
- La mancata dichiarazione rende quindi più difficile contestare l'accertamento limitandosi a negare genericamente il reddito; occorre ricostruire analiticamente costi, ricavi, disponibilità o altre circostanze rilevanti.
- La regola riguarda il principio affermato dalla sentenza indicata e va applicata considerando anche la motivazione concreta dell'atto, la qualità degli elementi raccolti dall'Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente.
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