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Ordinanza

Ordinanza n. 15/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 23 settembre 2025, n. 1572, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

Giustizia amministrativa202509514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente mediante la fissazione dell’udienza pubblica del 28 maggio 2026, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte in tal modo. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’appello, sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno o sulla riforma della sentenza di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né le censure rivolte al diniego amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della decisione cautelare in appello; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    È richiamato per qualificare la sentenza di primo grado come sentenza pronunciata in forma semplificata; l’ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica, senza concessione di ulteriori misure interinali sul provvedimento impugnato.
  • La fissazione dell’udienza pubblica costituisce una forma di accoglimento della domanda cautelare quando consente una tutela temporale adeguata e proporzionata nelle more della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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