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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24901 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata da D.N.C. per gli anni 2004-2006. La C.T.R. della Toscana aveva riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. L’Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, per violazione di legge e vizio di motivazione, che la C.T.R. non avesse considerato la presenza nello studio di una segretaria part-time, dipendente e non occasionale, e le rilevanti spese per beni strumentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che lo studio e le attrezzature richiesti dall’accordo collettivo per i medici di medicina generale convenzionati costituiscano il minimo necessario per esercitare l’attività e mantenere la convenzione, e non determinino da soli un’autonoma organizzazione. Inoltre, secondo il principio delle Sezioni Unite, tale presupposto non sussiste quando i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e il lavoro altrui non supera quello di un dipendente con mansioni esecutive: la segretaria part-time e i beni indicati non giustificavano quindi l’assoggettamento a IRAP nel caso deciso. Le spese di lite sono state compensate, poiché il richiamato orientamento delle Sezioni Unite era successivo alla proposizione del ricorso. La pronuncia impugnata della C.T.R., favorevole al contribuente, resta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

    Ai fini IRAP, l’autonoma organizzazione non è integrata se i beni strumentali restano entro il minimo necessario e l’apporto di lavoro altrui non supera quello di un dipendente con mansioni esecutive.

  • Art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270

    La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

    Lo studio e le attrezzature prescritti per il medico convenzionato sono requisiti minimi, anche perché obbligatori per instaurare e mantenere la convenzione; la loro sola disponibilità non costituisce autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per valutare l’assoggettamento a IRAP di un professionista, occorre verificare in concreto se i beni strumentali eccedano il minimo indispensabile e se il lavoro altrui superi l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
  • Per un medico di medicina generale convenzionato con il SSN, lo studio e le dotazioni obbligatori previsti dall’accordo collettivo non integrano, da soli, autonoma organizzazione.
  • La presenza di un solo dipendente con mansioni esecutive, anche se assunto e non occasionale, non determina di per sé autonoma organizzazione secondo il principio applicato dalla Corte; rilevano l’entità e la funzione effettiva del lavoro impiegato.
  • Se un orientamento giurisprudenziale rilevante interviene dopo la proposizione del ricorso, il giudice può tenerne conto per compensare le spese di lite.

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