Cassazione Penale, Sentenza n. 47945/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per mancanza di elezione di domicilio e di mandato a impugnare, richiesti dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p. introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Il difensore ha contestato l'applicazione della nuova disciplina alle sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge (ossia al 30/12/2022), sostenendo che la sentenza di primo grado era del 15/12/2022 e pertanto la disciplina transitoria (art. 89 D.Lgs. 150/2022) escludeva l'applicazione delle nuove formalità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che, secondo l'art. 89 comma 3 D.Lgs. 150/2022 e la giurisprudenza richiamata, le nuove regole sulle impugnazioni introdotte dalla riforma si applicano soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge (data riferimento: lettura del dispositivo). Poiché la sentenza di primo grado è del 15/12/2022, la Corte d'appello non poteva applicare l'art. 581 comma 1-quater; sono irrilevanti la data di deposito della motivazione e la data di proposizione dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
Introduce formalità di ammissibilità delle impugnazioni (elezione di domicilio e mandato). La Corte ha stabilito che tale disciplina non è applicabile alle sentenze pronunciate anteriormente al 30/12/2022 in forza delle disposizioni transitorie
Disposizione transitoria che delimita l'ambito di applicazione temporale delle novità introdotte dalla riforma Cartabia: le nuove regole sulle impugnazioni si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge (riferimento alla lettura del dispositivo)
art. 606 cod. proc. pen. lett. c) ed e)
Motivazioni di illegittimità dedotte nel ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Cassazione ha però deciso sul profilo pratico-transitorio richiamando l'art. 89 D.Lgs. 150/2022
art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Norma richiamata nell'ambito del nuovo regime delle impugnazioni connesso alla riforma; la sua applicazione è stata commisurata alla data di pronuncia della sentenza contestata
Principio "tempus regit actum" (giurisprudenza)
Principio secondo cui, in presenza di successivi regimi normativi e in assenza di diversa disciplina transitoria, il regime applicabile si determina in base al momento di emissione dell'atto impugnato (lettura del dispositivo) e non al momento della proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando una riforma processuale introduce nuove formalità di ammissibilità delle impugnazioni, verificare sempre le disposizioni transitorie per stabilire se si applicano al caso concreto.
- La data da considerare per l'applicabilità della nuova disciplina è la data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza impugnata, non la data di deposito della motivazione né la data di proposizione dell'impugnazione.
- Se un giudice di merito dichiara inammissibile un'impugnazione per mancato adempimento di formalità introdotte da una riforma, controllare se la sentenza di primo grado è anteriore alla decorrenza della riforma: in tal caso l'inammissibilità può essere annullata in Cassazione.
- In presenza di dubbi sul regime transitorio, è opportuno dedurre tempestivamente la questione (anche in Cassazione) richiamando l'articolo transitorio della legge di riforma e la giurisprudenza sul principio tempus regit actum.
- Sul piano pratico difensivo: prima di proporre impugnazioni, accertare la data di pronuncia del provvedimento impugnato e, se anteriore alla riforma, procedere senza applicare le nuove formalità; se l'impugnazione è già stata dichiarata inammissibile per tali formalità, valutare ricorso per cassazione per violata applicazione delle disposizioni transitorie.
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