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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47945/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per mancanza di elezione di domicilio e di mandato a impugnare, richiesti dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p. introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Il difensore ha contestato l'applicazione della nuova disciplina alle sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge (ossia al 30/12/2022), sostenendo che la sentenza di primo grado era del 15/12/2022 e pertanto la disciplina transitoria (art. 89 D.Lgs. 150/2022) escludeva l'applicazione delle nuove formalità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che, secondo l'art. 89 comma 3 D.Lgs. 150/2022 e la giurisprudenza richiamata, le nuove regole sulle impugnazioni introdotte dalla riforma si applicano soltanto alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge (data riferimento: lettura del dispositivo). Poiché la sentenza di primo grado è del 15/12/2022, la Corte d'appello non poteva applicare l'art. 581 comma 1-quater; sono irrilevanti la data di deposito della motivazione e la data di proposizione dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Introduce formalità di ammissibilità delle impugnazioni (elezione di domicilio e mandato). La Corte ha stabilito che tale disciplina non è applicabile alle sentenze pronunciate anteriormente al 30/12/2022 in forza delle disposizioni transitorie

  • art. 89 D.Lgs. 150/2022

    Disposizione transitoria che delimita l'ambito di applicazione temporale delle novità introdotte dalla riforma Cartabia: le nuove regole sulle impugnazioni si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge (riferimento alla lettura del dispositivo)

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. c) ed e)

    Motivazioni di illegittimità dedotte nel ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Cassazione ha però deciso sul profilo pratico-transitorio richiamando l'art. 89 D.Lgs. 150/2022

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Norma richiamata nell'ambito del nuovo regime delle impugnazioni connesso alla riforma; la sua applicazione è stata commisurata alla data di pronuncia della sentenza contestata

  • Principio "tempus regit actum" (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, in presenza di successivi regimi normativi e in assenza di diversa disciplina transitoria, il regime applicabile si determina in base al momento di emissione dell'atto impugnato (lettura del dispositivo) e non al momento della proposizione dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando una riforma processuale introduce nuove formalità di ammissibilità delle impugnazioni, verificare sempre le disposizioni transitorie per stabilire se si applicano al caso concreto.
  • La data da considerare per l'applicabilità della nuova disciplina è la data di pronuncia (lettura del dispositivo) della sentenza impugnata, non la data di deposito della motivazione né la data di proposizione dell'impugnazione.
  • Se un giudice di merito dichiara inammissibile un'impugnazione per mancato adempimento di formalità introdotte da una riforma, controllare se la sentenza di primo grado è anteriore alla decorrenza della riforma: in tal caso l'inammissibilità può essere annullata in Cassazione.
  • In presenza di dubbi sul regime transitorio, è opportuno dedurre tempestivamente la questione (anche in Cassazione) richiamando l'articolo transitorio della legge di riforma e la giurisprudenza sul principio tempus regit actum.
  • Sul piano pratico difensivo: prima di proporre impugnazioni, accertare la data di pronuncia del provvedimento impugnato e, se anteriore alla riforma, procedere senza applicare le nuove formalità; se l'impugnazione è già stata dichiarata inammissibile per tali formalità, valutare ricorso per cassazione per violata applicazione delle disposizioni transitorie.

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