Ordinanza n. 7802/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per accertato uso di sostanze psicoattive e successiva approvazione della graduatoria finale del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso dalla commissione concorsuale, fondato sull’accertamento di metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché il successivo atto di approvazione della graduatoria finale e gli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, il TAR ha disposto una verificazione sul campione sigillato di urine raccolto dall’amministrazione, affidandone l’esecuzione a una struttura universitaria specializzata in medicina legale e tossicologia forense. L’organo verificatore ha successivamente chiesto una proroga del termine assegnato e chiarimenti sulle modalità di conservazione del campione residuo, anche in relazione alla richiesta del ricorrente di poter effettuare eventuali analisi supplementari e di garantire la catena di custodia.
La decisione
Il TAR ha adottato una pronuncia interlocutoria e istruttoria, senza decidere la legittimità del giudizio di non idoneità né gli altri motivi di ricorso. Ha accolto la richiesta dell’organo verificatore, autorizzando una proroga di 45 giorni per lo svolgimento delle operazioni. Ha inoltre autorizzato la conservazione del campione di urine sul quale saranno effettuate le analisi, previa nuova sigillatura, attribuzione di una nuova codifica e apposizione della firma del medico designato, disponendo che il campione sia poi consegnato o restituito all’amministrazione procedente. Il verificatore dovrà convocare, con almeno cinque giorni di preavviso, il responsabile del centro di ricerca della Polizia di Stato o un suo delegato e il difensore del ricorrente, redigendo un verbale delle operazioni di riconsegna sottoscritto dai presenti e depositandolo insieme alla relazione e alla nota spese. Sono stati confermati gli obblighi di custodia già posti a carico dell’amministrazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Costituiscono la base processuale per la verificazione disposta dal giudice e per la disciplina degli adempimenti istruttori affidati all’organo verificatore.
Sono richiamati quali disposizioni applicabili agli incombenti istruttori e alla prosecuzione del giudizio.
art. 12 del bando del concorso
Prevede l’istituzione della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 9, D.M. n. 198 del 30 giugno 2003
uso di sostanze psicoattive confermato con GCSM (benzoilecgonina 118 mg/ml)
È il riferimento normativo indicato dall’amministrazione per il giudizio di non idoneità psico-fisica del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato con riguardo alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una verificazione riguardi un campione biologico rilevante per la decisione, il giudice può prorogare il termine assegnato all’organo verificatore e dettare specifiche prescrizioni sulla sigillatura, ricodificazione, identificazione, catena di custodia e riconsegna del campione.
- Le operazioni di riconsegna di un campione biologico utilizzato nella verificazione devono essere documentate mediante processo verbale sottoscritto dai soggetti presenti e depositato nel fascicolo insieme alla relazione dell’organo verificatore.
- La conservazione del campione biologico residuo può essere autorizzata dal giudice per consentire eventuali analisi supplementari richieste dalla parte, purché siano definite modalità idonee a garantire integrità, tracciabilità e sicurezza del campione.
- In presenza di dati relativi alla salute, il giudice amministrativo dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
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