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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23289/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Nel corso della liquidazione fallimentare dell’azienda di una farmacia, le operazioni di vendita erano state svolte dal giudice delegato in base al programma di liquidazione. Due soggetti avevano chiesto, ai sensi dell’art. 107, comma 4, l. fall., la sospensione della vendita, presentando contestualmente un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa pari all’11% del prezzo offerto dall’aggiudicataria. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza ritenendo che il potere di sospensione ex art. 107, comma 4, spettasse al curatore e non al giudice delegato; aveva inoltre rilevato la tardività della richiesta rispetto al versamento del saldo prezzo e la mancanza di cauzione a corredo dell’offerta. Il tribunale aveva rigettato il reclamo, confermando che il potere di sospensione non era attribuito al giudice delegato e che la previsione contenuta nell’ordinanza di vendita non poteva derogare alla norma. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi, deducendo: la violazione degli artt. 107 e 108 l. fall. per avere escluso il potere di sospensione in capo al giudice delegato quando le operazioni di vendita siano da lui curate; l’omesso esame della clausola dell’ordinanza che faceva salva la facoltà di sospensione; la violazione degli artt. 586 c.p.c. e 107, comma 5, l. fall. per la ritenuta tardività dell’istanza; l’omessa motivazione sul rifiuto della cancelleria di ricevere l’istanza; la violazione dell’art. 107 l. fall. per l’asserita illegittimità del rilancio migliorativo privo di cauzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il deposito del decreto di trasferimento prodotto dal curatore con la memoria, perché tardivo ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà del decreto impugnato, osservando che il provvedimento incideva su diritti sostanziali delle parti, consolidando il diritto dell’aggiudicataria al trasferimento ed escludendo quello dei reclamanti ad acquistare il compendio. Nel merito, però, ha rigettato il primo motivo, affermando che quando la vendita fallimentare si svolge secondo le forme del codice di procedura civile trovano applicazione solo le norme del codice di rito e non il potere di sospensione previsto dall’art. 107, comma 4, l. fall.; ha inoltre chiarito che l’ordinanza di vendita, quale lex specialis del subprocedimento, non può introdurre regole contra legem e che, comunque, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sospensione implicava la revoca della clausola dell’ordinanza incompatibile con la disciplina legale, prima che fosse data esecuzione alla vendita. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 4, l. fall.

    Il potere di sospensione della vendita previsto da questa norma è riferito al curatore nella liquidazione dell’attivo e non è estensibile al giudice delegato quando la vendita sia svolta con le forme del codice di rito.

  • art. 108 l. fall.

    La sospensione delle operazioni di vendita attribuita al giudice delegato non opera nel caso in cui il curatore abbia scelto le modalità di vendita disciplinate dal codice di procedura civile.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio

    I documenti prodotti oltre il termine di quindici giorni prima dell’adunanza camerale sono tardivi e quindi inammissibili.

  • art. 586 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata dai ricorrenti in relazione alla ritenuta tardività dell’istanza, ma la censura rimane assorbita dal rigetto del motivo principale.

  • art. 107, comma 5, l. fall.

    È richiamato dai ricorrenti in tema di tempistica e di presentazione dell’istanza di sospensione, ma la relativa doglianza non viene esaminata nel merito perché assorbita.

Massime di principio

  • Nella liquidazione fallimentare, se il curatore sceglie le modalità di vendita previste dal codice di procedura civile, si applicano le sole regole del codice di rito e non i poteri di sospensione tipici della disciplina fallimentare, salvo espressa compatibilità normativa.
  • L’ordinanza di vendita può integrare il subprocedimento liquidatorio solo nei limiti della legge e non può attribuire al giudice delegato poteri o facoltà contrastanti con la disciplina cogente.
  • Il giudice può sempre revocare o modificare disposizioni dell’ordinanza di vendita che risultino contra legem, anche d’ufficio, purché prima che abbiano avuto esecuzione.
  • In sede di legittimità, il deposito di documenti rilevanti per l’ammissibilità deve rispettare il termine di cui all’art. 372 c.p.c.; il deposito tardivo è inammissibile.
  • Un provvedimento che incide sul diritto sostanziale dei partecipanti alla liquidazione, consolidando il diritto dell’aggiudicatario al trasferimento e precludendo agli offerenti l’acquisto, ha carattere decisorio ed è quindi ricorribile per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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