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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01390/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tali conseguenze economiche seguono all'inammissibilità salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza qui esclusa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del Tribunale di Rovigo del 6 marzo 2024. Dal testo non emergono i fatti di causa né il reato contestato; risulta soltanto che la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno e dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura, né un adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • L'onere di specificità del motivo di ricorso richiede non solo l'indicazione del vizio dedotto, ma anche riferimenti concreti e congrui alla decisione impugnata, così da consentire il controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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