Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il provvedimento non decide la controversia di merito, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Dall’esame del ricorso originario e dei controricorsi emerge che nell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025 erano presenti tre inesattezze: era stato omesso il nominativo di una delle ricorrenti; era stato indicato tra i controricorrenti il nominativo di un soggetto già deceduto; era stato omesso, sempre nell’intestazione, il nominativo di un controricorrente effettivamente costituito. La correzione è stata promossa d’ufficio a seguito di istanza dei difensori dei controricorrenti e trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica dell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025: deve leggersi l’aggiunta del nominativo omesso tra i ricorrenti; deve essere espunto il nominativo erroneamente inserito tra i controricorrenti; deve essere aggiunto il nominativo del controricorrente omesso. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento, qualificandolo come sostanzialmente amministrativo e privo di soccombenza ex art. 91 c.p.c., richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
norma che consente la trattazione camerale del procedimento in cui è stata disposta l’apertura per la correzione di errore materiale
secondo comma, ultimo inciso
norma richiamata per gli adempimenti successivi alla correzione dell’errore materiale da parte della cancelleria
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
norma richiamata per gli adempimenti di competenza della cancelleria in seguito alla correzione
esclusa l’applicabilità della regola della soccombenza alle spese del procedimento di correzione, considerato sostanzialmente amministrativo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato nel provvedimento originario per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ma non oggetto della correzione
Massime di principio
- L’errore materiale nell’intestazione di un provvedimento di cassazione è correggibile quando risulti in modo evidente dal confronto tra ricorso, controricorsi e motivazione del provvedimento, senza necessità di riesame del merito.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, la Corte può rettificare omissioni o indebite indicazioni di nominativi delle parti quando la discordanza tra intestazione e contenuto del provvedimento sia obiettivamente riscontrabile.
- Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo, di regola, a una situazione di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese.
- La correzione può riguardare sia l’inserimento di un soggetto erroneamente omesso sia l’eliminazione di un soggetto erroneamente indicato, purché l’esatta individuazione delle parti emerga chiaramente dagli atti e dal provvedimento stesso.
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