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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15600/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fornelli impugna il rigetto dell'affidamento in prova e la dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare: il Tribunale aveva escluso la detenzione domiciliare perché la pena da espiare era superiore a due anni; il ricorrente deduce che, essendo egli nato il 3/06/1953 e avendo quindi compiuto settanta anni alla data della decisione (14/06/2023), doveva essere valutata l'applicabilità della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame limitato alla valutazione della richiesta di detenzione domiciliare. La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha motivato la decisione in relazione all'eventuale applicabilità dell'art. 47-ter, comma 1, e non ha valutato la specifica condizione anagrafica (settantenne) del condannato al momento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale; richiede accertamenti rigorosi sulla sussistenza dei presupposti e una prognosi favorevole, essendo una misura che implica maggiori spazi di libertà e richiede valutazioni approfondite sulla meritevolezza e sul rischio di recidiva.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Prevede l'istituto della detenzione domiciliare per determinate categorie (tra cui i soggetti che hanno compiuto settanta anni): la sua applicabilità va esaminata al momento della decisione sul'istanza e può rendere ammissibile la detenzione domiciliare anche se la pena detentiva è superiore a due anni, purché sussistano gli altri requisiti (prognosi favorevole, meritevolezza, idoneità della misura a evitare il pericolo di recidiva).

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 45511/2009; Sez. 1, n. 14962/2009; Sez. 1, n. 40203/2022)

    Casi citati a supporto del principio che l'affidamento in prova richiede valutazioni più rigorose, mentre la detenzione domiciliare è applicabile quando, pur non ricorrendo i requisiti per l'affidamento, la misura è idonea a contenere la pericolosità residua; per i settantenni va valutata la specifica norma agevolativa richiamata.

Massime di principio

  • L'idoneità temporale per valutare l'accesso a misure alternative (come la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1) deve essere riferita al momento in cui il Tribunale di sorveglianza decide sull'istanza, non al momento della sua presentazione.
  • La detenzione domiciliare per ultrasettantenni può rendersi applicabile anche se la pena da scontare è superiore a due anni; il giudice deve verificare e motivare l'applicabilità in relazione all'età e agli altri requisiti (prognosi positiva, meritevolezza, idoneità a prevenire la recidiva).
  • Il rigetto dell'istanza non può limitarsi a un richiamo generico alla maggiore pericolosità o all'assenza di domicilio stabile; il Tribunale deve esaminare specificamente le condizioni richieste dalla norma agevolativa (es. età) e motivare il diniego con riferimento ai presupposti di legge.
  • Affidamento in prova e detenzione domiciliare sono misure alternative con esigenze di verifica diverse: l'affidamento richiede valutazioni più stringenti, mentre la detenzione domiciliare può essere concessa quando è ritenuta sufficiente a contenere la pericolosità residua.
  • In caso di omissione motivazionale o mancata verifica di condizioni oggettive (p.es. età), il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame circoscritto agli aspetti non valutati dal giudice di merito.

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