Cassazione Penale, Sentenza n. 180/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le terze interessate impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (03/07/2020) che, in sede di esecuzione della sentenza di appello del 08/11/2017, aveva ritenuto prevalente il dispositivo sulla motivazione e aveva "integrato" la motivazione aggiungendo che il sequestro mantenuto sui beni a seguito di rogatoria in Svizzera doveva essere inteso non solo a garanzia delle spese del procedimento ma anche "a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato". I ricorrenti censuravano l'ammissibilità dell'incidente, la carenza di interesse della Procura, la contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione dei limiti normativi all'uso del sequestro conservativo in sede di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello. Ha ritenuto che: il provvedimento che mantiene o converte il sequestro ha natura cautelare e non può essere modificato in sede di esecuzione mediante integrazione della motivazione; il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione è applicabile principalmente alle sentenze e non può giustificare che il giudice dell'esecuzione integri la motivazione di un provvedimento cautelare per estenderne la portata; la motivazione originaria aveva disposto il mantenimento del vincolo esclusivamente a garanzia delle spese del procedimento, e l'estensione operata dalla Corte territoriale a garanzia delle obbligazioni civili era illegittima perché contraria ai limiti normativi sull'impiego del sequestro conservativo in fase di esecuzione. Inoltre la Corte chiarisce che il pubblico ministero non può chiedere (né il giudice disporre) il mantenimento del vincolo con funzione di garanzia delle pretese civilistiche in quella fase; la conversione in sequestro conservativo/pignoramento segue condizioni precise (art. 320 c.1) non verificatesi.
Norme richiamate
Rilevato che il riferimento generico ai "crediti di cui all'art. 316" nel dispositivo non può essere usato dal giudice dell'esecuzione per estendere il vincolo a garanzia delle pretese civilistiche quando la motivazione aveva limitato il mantenimento del sequestro alle sole spese processuali; il comma 3 non autorizza il PM a chiedere il sequestro per le obbligazioni civili, ma consente alla parte civile di richiedere la misura conservativa sui beni già assoggettati a vincolo richiesto dal PM.
art. 320, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il sequestro conservativo si converte in pignoramento solo al verificarsi di condizioni normative (irrevocabilità della sentenza che impone pena pecuniaria o esecutività della sentenza di condanna civile), condizioni non presenti nel caso esaminato.
art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
Menziato nel contesto della analogia con l'art. 316, ma la Corte precisa che la "eadem ratio" non legittima il PM a chiedere il mantenimento del vincolo come garanzia delle pretese civilistiche nella fase di esecuzione.
Citato come normativa che disciplina l'istanza di riesame proponibile in relazione a provvedimenti cautelari; sottolinea i rimedi ordinari possibili contro provvedimenti cautelari e l'improcedibilità dell'impugnazione atipica.
Riferimento ai rimedi esperibili (riesame) contro provvedimenti cautelari: conferma che non è ammessa la correzione della motivazione del provvedimento di merito in sede di esecuzione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla censura di inammissibilità dell'incidente di esecuzione; la Corte ha però ritenuto fondata la censura dei ricorrenti e ha annullato l'ordinanza impugnata.
Citando il principio che la mancanza di dispositivo produce nullità e il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, la Corte spiega i limiti di tale principio (soprattutto applicabile alle sentenze) e afferma che per ordinanze e provvedimenti cautelari la motivazione può prevalere sul dispositivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di esposizione delle censure nel ricorso ai fini della motivazione (il testo segnala che le censure sono state esposte nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale norma).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può correggere o integrare la motivazione di un provvedimento cautelare originario in maniera da estendere la portata del vincolo: le modifiche sostanziali ai limiti della misura cautelare devono essere disposte dal giudice del merito con i rimedi previsti.
- Il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione è primariamente applicabile alle sentenze; per ordinanze e provvedimenti cautelari la motivazione è essenziale e può prevalere sul contenuto dispositivo quando ne chiarisca la portata effettiva.
- La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo con finalità di garanzia delle pretese civili è soggetta a limiti: non può essere surrettiziamente realizzata in sede di esecuzione per effetto di una 'integrazione' motivazionale, né può il Pubblico Ministero chiedere, in quella fase, il mantenimento del vincolo con funzione di garanzia delle pretese civilistiche.
- Quando la motivazione di un provvedimento cautelare è omessa rispetto a una richiesta delle parti, tale omissione deve essere considerata una mancata pronuncia e non può essere supplita dal giudice dell'esecuzione con interventi che mutino la sostanza della misura.
- I terzi interessati (titolari di rapporti esteri sui quali grava il vincolo) hanno titolo a impugnare decisioni esecutive che estendano illegittimamente il vincolo; le difficoltà assertivamente poste dall'ufficio procedente non giustificano interventi che contravvengano ai limiti normativi delle misure cautelari.
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