Cassazione Penale, Ordinanza n. 35108/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse una motivazione completa, logica ed esente dai vizi denunciati, con adeguata valutazione del compendio probatorio e con puntuale confutazione delle censure difensive. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p., ma la censura era costruita in fatto e mirava, secondo la Corte, a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle emergenze processuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso riproponeva doglianze già disattese in appello senza evidenziare reali aporie o frizioni logiche della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base del delitto di truffa contestato; la Corte osserva che la motivazione di merito ha dato conto della sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente, completa e priva di illogicità manifeste.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o come pretesto per riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicati dalla Corte.
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