Cassazione Penale, Ordinanza n. 08895/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone la conferma della statuizione di merito già resa dalla Corte d'appello, senza esame nel merito delle nuove doglianze dedotte in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/11/2022, deducendo: (1) l'erronea mancata applicazione dell'art. 384 c.p. in luogo del reato di favoreggiamento ascrittogli; (2) l'asserita applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle norme sulla giustizia riparativa, sostenendo che tali profili non erano stati devoluti nei precedenti gradi perché i relativi presupposti normativi sarebbero sopravvenuti dopo la definizione dell'appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, perché riproponeva una doglianza già esaminata e disattesa nel merito con argomentazioni corrette e coerenti. Il secondo motivo è stato reputato, oltre che erroneo quanto alla invocazione della causa di non punibilità, anche inammissibile per la totale apoditticità della richiesta, priva di specifiche argomentazioni in relazione alla situazione concreta.
Norme richiamate
La difesa ne invocava l'applicazione in luogo del favoreggiamento contestato, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché già esaminata e correttamente disattesa nei gradi di merito.
La causa di non punibilità è stata richiamata dal ricorrente come sopravvenutamente applicabile; la Corte ha osservato che la relativa richiesta era apodittica e non sorretta da specifiche argomentazioni sul caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese nei giudizi di merito, ove la decisione impugnata sia immune da manifeste illogicità o incongruenze.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica della condotta richiede una censura specifica e confrontata con la motivazione delle sentenze di merito; una doglianza aspecifica e meramente assertiva è inammissibile.
- L'invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o di istituti sopravvenuti richiede un onere argomentativo concreto, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla loro astratta applicabilità.
- La sopravvenienza di discipline più favorevoli non esime la parte dall'allegare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che ne consentano l'applicazione al caso concreto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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