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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22142/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della rettifica degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002 e 2003 con recupero a tassazione ai fini IRPEG/IRAP/IVA del maggior reddito ritenuto derivante da attività commerciale. L'Agenzia aveva ritenuto che l'Associazione, pur avendo finalità culturali, svolgesse attività commerciale prevalente (in particolare somministrazione di cibi e bevande/attività di bar) e quindi avesse perso la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'art. 149 d.P.R. n. 917/1986; la ricorrente censurava: omissione di pronuncia circa l'illegittimo ricorso ai poteri ex art. 55 d.P.R. n. 633/1972 (in presenza del regime agevolato ex legge n. 398/1991), insufficiente motivazione circa la sussistenza degli indici di prevalenza commerciale ai sensi dell'art. 149, errata applicazione delle norme che delimitano le attività decommercializzate (artt. 108 e 111 d.P.R. 917/1986) e determinazione analitica del reddito senza riconoscere tutte le spese effettivamente inerenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia perché la sentenza impugnata ha implicitamente deciso che l'Associazione aveva perduto la qualifica di ente non commerciale (escludendo quindi l'applicabilità del regime agevolato e legittimando il ricorso ai poteri dell'Ufficio). I motivi relativi a insufficiente motivazione e violazione di norme (art. 149 e correlate) sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'attività di bar/somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, anche se svolta a favore degli associati, costituisce di norma attività commerciale e i parametri di cui all'art. 149 possono giustificare la perdita della qualifica di ente non commerciale; la CTR aveva adeguatamente valutato la prevalenza dell'attività commerciale. L'eccezione relativa all'omessa considerazione di costi deducibili è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti di merito e perché si configurava come richiesta di nuovo esame della prova. Perciò il ricorso è stato nel complesso rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (compenso liquidato in euro 4.500,00 oltre spese prenotate e altri importi processuali).

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) - art. 149

    L'art. 149 indica i parametri per valutare la perdita della qualifica di ente non commerciale: se l'ente esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta perde la qualifica; i parametri sono indici rilevanti per accertare la prevalenza commerciale.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 148

    Stabilisce che, per gli enti associativi, le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati sono escluse dalla qualificazione commerciale salvo che si tratti di prestazioni verso corrispettivi specifici eccedenti i costi diretti o rese con organizzazione specifica.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 55

    Attribuisce all'Ufficio poteri di rettifica/accertamento IVA; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali poteri una volta esclusa l'applicabilità del regime agevolato all'ente.

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (regime agevolato per associazioni)

    Regime che può esonerare le associazioni da alcuni obblighi IVA se ricorrono i requisiti; la Corte ha implicitamente escluso la sussistenza di tali requisiti perché l'ente era considerato commerciale.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39

    Norme sul procedimento di accertamento del reddito; la censura relativa al mancato riconoscimento di costi è stata ritenuta inammissibile per mancata puntuale indicazione degli atti di merito.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 95

    Riguarda la determinazione del reddito d'impresa; la Corte ha ritenuto che la determinazione analitica effettuata dall'Ufficio non sia criticabile in sede di legittimità senza un'adeguata documentazione e specifiche censure nei motivi.

  • Codice civile - art. 2195 (impresa commerciale)

    Richiamato quale criterio per distinguere attività imprenditoriali e non; la giurisprudenza applicata considera la somministrazione con corrispettivi specifici come attività d'impresa commerciale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma processuale tributaria citata per l'applicazione di oneri contributivi/processuali a carico della soccombente; la sentenza registra l'applicazione degli oneri previsti.

Massime di principio

  • Un'associazione può perdere la qualifica di ente non commerciale se, per l'intero periodo d'imposta, prevale l'attività commerciale secondo i parametri dell'art. 149 d.P.R. 917/1986; i parametri fungono da indici valutabili dal giudice.
  • L'attività di somministrazione di cibo e bevande (bar/ristoro) verso pagamento di corrispettivi specifici è, di regola, attività commerciale anche se rivolta agli associati e quindi rilevante ai fini fiscali, salvo prova rigorosa della sua riconducibilità alle finalità istituzionali e dell'assenza di specifica organizzazione.
  • Perché vengano considerate 'decommercializzate' le cessioni a soci occorre dimostrare che sono rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e con corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione; l'onere probatorio grava sull'ente.
  • Le censure di insufficiente motivazione richiedono dimostrare che il giudice non abbia affatto esaminato un punto decisivo; quando la decisione è incompatibile con la tesi del ricorrente può sussistere una pronuncia implicita che impedisce la qualificazione come omessa pronuncia.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente le prove: le doglianze che richiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o la riammissione di spese non adeguatamente documentate sono inammissibili o destinate al rigetto salvo specifiche e puntuali indicazioni degli atti di merito.
  • Chi contesta l'omessa considerazione di costi o l'errata determinazione analitica del reddito deve riportare nei motivi e nei ricorsi gli specifici atti e documenti di merito rilevanti per permettere la verifica della fondatezza della censura.

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