Cassazione Penale, Sentenza n. 20126/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 2/08/2023 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Sono dedotti due motivi: (1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 268, commi 6 e 8, c.p.p., per mancata autorizzazione all'accesso e all'ascolto delle captazioni telefoniche poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, con conseguente vizio motivazionale in quanto le captazioni sarebbero inutilizzabili; (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e assenza di motivazione sulla scelta della misura coercitiva.
La decisione
Il difensore del ricorrente ha depositato il 9/11/2023 una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza motivarla. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamata la sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno, a norma dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata per la non particolare complessità della questione e l'applicazione di principi consolidati.
Norme richiamate
L'articolo è invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle captazioni in assenza di autorizzazione all'accesso/ascolto; tuttavia la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito sul punto a causa della dichiarazione di rinuncia e dell'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente censura la mancata motivazione autonoma sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; anche tale censura non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia e della declaratoria di inammissibilità.
comma 1, lett. c) e lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è la base formale con cui sono stati articolati i due motivi di impugnazione presentati dal ricorrente.
Prevede le conseguenze economiche per la parte che propone ricorso inammissibile: condanna al pagamento delle spese e, in questo caso, al versamento di una somma alla cassa delle ammende (equi fissata in euro 500,00). La Corte l'ha applicato anche in assenza di elementi che dimostrassero colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa, pur rimanendo applicabili le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se l'appellante in Cassazione rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito dei motivi; le censure sostanziali restano quindi non valutate.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende anche quando non emergano elementi che dimostrino colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, salvo diversa valutazione giurisprudenziale.
- Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni (accesso/ascolto delle captazioni) e alla motivazione delle misure cautelari sono rilevanti e possono costituire valido motivo di impugnazione, ma devono essere affrontate e sostenute in giudizio: una rinuncia o la carenza di interesse impediscono che il giudice di legittimità si pronunci sul merito.
- Per contestare la legittimità di una misura cautelare per difetti di motivazione (art. 309 c.p.p.) è necessario specificare e argomentare come la motivazione sia insufficiente o mancante; l'omessa o generica contestazione riduce le possibilità di successo in sede di cassazione.
- Quando si contestano provvedimenti basati su atti coperti da segreto investigativo o su captazioni, è opportuno chiedere tempestivamente e con gli strumenti procedurali idonei l'autorizzazione all'accesso alle registrazioni o agli atti affinché il difensore possa valutare e sostenere concretamente la rilevanza di eventuali vizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →