Ordinanza n. 163/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 21.05.2026 (Registro Generale n. 86), a firma del Responsabile dell’U.O. Ufficio 4 Area Amministrativa del Comune di Alba Adriatica, recante la “sospensione immediata dell'attività di sala da ballo (discoteca) con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande” in relazione ai locali siti in Alba Adriatica (TE), Via Roma n. 164 (insegna "Il Gattopardo") che dispone la sospensione immediata dell'attività della discoteca “Il Gattopardo” (aut. n. 26/2025) sita in Via Roma n. 164, “fino all'avvenuto accertamento di completo ripristino delle condizioni di sicurezza certificate dalla CCVLPS”; b) per quanto possa occorrere e col solo fine di paralizzarne gli effetti lesivi riflessi, del provvedimento di sospensione del Certificato di Prevenzione Incendi prot. n. 7544 dell'11.07.2023, emanato dal Comando VVF di Teramo in data 06.05.2026 (Pratica PI n. 20232); c) della nota SUAP del Comune di Alba Adriatica Prot. 13124 del 27.04.2026, nella parte in cui asseritamente qualifica la struttura come “allestimento temporaneo e stagionale”; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché incognito, che incida negativamente sulla sfera giuridica della ricorrente; e con richiesta di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso della camera di consiglio la difesa delle ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di sospensione cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o la legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione immediata dell'attività di sala da ballo e somministrazione, connessa alla sospensione del certificato di prevenzione incendi e alla qualificazione della struttura come allestimento temporaneo e stagionale
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la sospensione immediata dell'attività della discoteca fino all'accertamento del completo ripristino delle condizioni di sicurezza certificate dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrente, il provvedimento dei Vigili del Fuoco di sospensione del certificato di prevenzione incendi e la nota SUAP comunale nella parte relativa alla qualificazione della struttura come allestimento temporaneo e stagionale. È stata formulata anche una domanda di risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché la fase cautelare si è definita a seguito della rinuncia alla domanda cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; la decisione non contiene un esame dei relativi presupposti, poiché la parte ricorrente vi ha rinunciato.
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