Cassazione Penale, Ordinanza n. 20318/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa considerazione di prove asseritamente favorevoli: secondo la difesa, gli elementi acquisiti non avrebbero consentito di escludere che la persona vista alla guida dell'autovettura dall'ufficiale di polizia giudiziaria fosse il cugino dell'imputato, somigliante a quest'ultimo e vestito con una maglietta identica. Con i motivi terzo e quarto ha censurato l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello aveva invece valorizzato la dichiarazione dell'operante, che aveva riconosciuto chiaramente l'imputato alla guida dell'auto e lo aveva visto fuggire alla vista dei militari; aveva inoltre considerato che la pattuglia si era recata al luogo degli arresti domiciliari, notando il cancello carrabile che si stava chiudendo e verificando che il motore dell'auto era ancora caldo, reputando inattendibile la versione difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero solo una diversa valutazione del materiale probatorio, già compiuta in modo completo e logico dal giudice di merito, e che anche le censure su recidiva e attenuanti generiche fossero infondate, trattandosi di apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari; la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per tale fattispecie.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito non ravvisi elementi utili alla loro concessione; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
recidiva
La sussistenza della recidiva può essere ravvisata sulla base di plurimi precedenti di particolare gravità, commessi senza soluzione di continuità e a breve distanza tra loro, espressivi della medesima devianza.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al versamento di una somma equitativamente determinata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione delle prove, quando la Corte di merito abbia già esaminato il compendio probatorio in modo completo e logicamente coerente.
- La testimonianza dell'operante di polizia, se sorretta da ulteriori riscontri fattuali coerenti con la fuga e con le condizioni del luogo di arresti domiciliari, può legittimare il giudizio di responsabilità per evasione.
- Le censure sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili quando investono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e motivati in modo non illogico.
- La negativa valutazione di elementi favorevoli alla difesa non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice espone ragioni puntuali per ritenere inattendibile la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato.
Come è indicizzato
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