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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 617/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto pluriaggravato di un'autovettura. La difesa ha sollevato eccezione di nullità del procedimento per omessa trasmissione al Tribunale del Riesame del video originale della telecamera di sorveglianza, sostenendo che tale registrazione costituiva elemento essenziale e presupposto del riconoscimento informale operato da personale di polizia giudiziaria e che la mancata messa a disposizione della difesa ha impedito di valutare l'idoneità probatoria del filmato; era stata anche richiesta la possibilità di visionare ed estrarre copia del video e un differimento dell'udienza di riesame.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità poiché il supporto video non faceva parte degli atti trasmessi al Tribunale del Riesame e quindi non è stato oggetto di valutazione diretta: il Tribunale ha invece valutato il verbale della polizia giudiziaria relativo al riconoscimento, in cui l'agente aveva indicato di avere assoluta sicurezza e di conoscere approfonditamente il ricorrente per pregressi incontri e identificazioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce come non sussista obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti video quando il loro contenuto è adeguatamente descritto nelle relazioni di servizio della P.G. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art.178 cod.proc.pen. lett.c)

    Invocata dalla difesa per eccepire la nullità del procedimento per mancata trasmissione del video; il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata perché il filmato non costituiva atto trasmesso e la valutazione è avvenuta sulla base del verbale della P.G.

  • art.309 cod.proc.pen. comma 5

    Interpretato nel senso che non vige un obbligo del P.M. di trasmettere i supporti informatici contenenti riprese video al tribunale del riesame quando il contenuto è riportato nelle relazioni di servizio della polizia giudiziaria; la mancata trasmissione di tali supporti non determina automaticamente la nullità.

  • art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non incide sul merito della valutazione cautelare.

  • Cass. Sez.3, n.169 del 30/10/2019 (Corbetta)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che i supporti informatici con immagini e video non costituiscono atti la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell'art.309, e che è sufficiente la trasmissione delle relazioni di servizio descrittive.

  • Cass. Sez.2, n.19195 del 12/04/2019 (Lizzio)

    Giurisprudenza che conferma la possibilità per il Tribunale di basare la decisione sulle descrizioni e sulle dichiarazioni di chi ha visionato il filmato, anche in assenza del supporto video originale.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al Tribunale del Riesame del file video non comporta automaticamente la nullità del procedimento se il contenuto del video è adeguatamente descritto nelle relazioni/annotazioni della polizia giudiziaria.
  • Il giudice del riesame può fondare la valutazione dei gravi indizi sulle relazioni della P.G. e sulle dichiarazioni di chi ha effettuato il riconoscimento, specialmente se l'operatore dichiara una conoscenza pregressa e ripetute identificazioni dell'indagato.
  • Per la difesa è strategico chiedere tempestivamente la copia del materiale probatorio audiovisivo e, se necessario, richiedere il differimento dell'udienza per poterne prendere visione e valutarne l'idoneità probatoria.
  • Se il video era già parte degli atti messi a disposizione del GIP o formalmente prodotto dall'ufficio, la sua mancata trasmissione al riesame potrebbe assumere rilevanza diversa e giustificare censure procedurali.
  • Quando le conclusioni probatorie si basano su verbali e relazioni della P.G., la difesa dovrebbe mirare a contestare la attendibilità del riconoscimento (modalità, condizioni di visione, possibili suggestioni, rapporto di conoscenza pregressa) piuttosto che limitarsi all'eccezione formale di mancata trasmissione del file.

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