Cassazione Civile, Ordinanza n. 12407/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, e dell'adesione della società controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento da parte di una società cessionaria di crediti originariamente vantati da due banche. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e con diverse collocazioni (prededuzione, ipoteca di primo e secondo grado, chirografo). Il tribunale, decidendo sull'opposizione della creditrice, aveva poi accertato la natura fondiaria del credito relativo a uno dei finanziamenti. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale deducendo sei motivi di censura, ma prima della decisione i propri difensori hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
non vi è luogo alla pronuncia sulle spese
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese secondo la previsione richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla parte costituita e accettata da quest'ultima, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso e senza pronuncia sulle spese nei termini indicati dalla Corte.
Come è indicizzato
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