Cassazione Penale, Sentenza n. 04338/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del conto corrente intestato alla società, deducendo nullità ex art. 178 co.1 lett. c) e art. 180 c.p.p. per omissione di notifica del decreto di sequestro e mancata formale ostensione degli atti posti a fondamento della misura. Sosteneva che l'omessa notifica aveva pregiudicato il diritto di difesa del terzo (la società), impedendo la tempestiva conoscenza del vincolo, l'esame dei documenti e la predisposizione di adeguate difese nella fase genetica ed esecutiva, con conseguente invalidità del provvedimento genetico e dell'ordinanza di conferma
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo non comporta nullità né inefficacia della misura: l'art. 321 c.p.p. non prevede inefficacia per mancata notifica (salvo quanto stabilito per il sequestro d'urgenza dal comma 3-ter), e il sequestro si perfeziona mediante apprensione del bene. La notifica ha solo la funzione di far decorrere il termine di impugnazione; il ritardo incide soltanto sul termine e non sulle garanzie difensive. Nel caso concreto la società ha proposto tempestivamente il riesame una volta venuta a conoscenza del vincolo, potendo quindi esercitare concretamente il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Il sequestro preventivo si realizza con l'apprensione del bene; l'art. 321 non prevede inefficacia del decreto per la sola mancata notifica, salvo la specifica ipotesi del sequestro d'urgenza disciplinata dal comma 3-ter; la notifica incide solo sulla decorrenza del termine di impugnazione
La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del decreto di sequestro non integri una nullità rilevante ai sensi di art. 178 quando l'interessato, una volta informato della misura, può accedere agli atti ed esercitare i rimedi nei termini decorrenti dalla conoscenza
Non si riconosce la rilevanza della mancata notifica come causa di nullità ai sensi di art. 180 ove l'interessato abbia poi potuto proporre tempestivamente impugnazione
Norma sostanziale collegata alle contestazioni penali che hanno giustificato il sequestro del conto (rilevata come contesto, non oggetto di interpretazione specifica nella decisione)
Comma 3-ter e comma 3-bis art. 321 cod. proc. pen.
La Corte segnala che l'unica inefficacia espressamente prevista riguarda il sequestro d'urgenza in caso di mancata osservanza dei termini del 3-bis o di mancata convalida entro dieci giorni (3-ter); tale disciplina non si applica alla fattispecie di mancata notifica del decreto ordinario
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 4885/2018; Sez. 3, n. 40362/2016; Sez. 6, n. 15501/2009
Precedenti consolidati secondo cui la mancata notifica del decreto di sequestro non determina nullità del provvedimento né inefficacia della misura reale, incidendo solo sulla decorrenza del termine di impugnazione
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di sequestro preventivo non determina automaticamente la nullità o l'inefficacia della misura: il sequestro si esegue con l'apprensione del bene
- L'omessa notifica incide principalmente sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione; il terzo che venga a conoscenza del vincolo ha diritto di accesso agli atti e di proporre rimedi nei termini decorrenti dalla conoscenza
- Le contestazioni circa la violazione del diritto di difesa per mera omissione di notifica sono difficilmente accolte se il terzo ha effettivamente potuto esercitare il contraddittorio e impugnare tempestivamente
- Solo nei casi specifici legislativamente previsti (p.es. sequestro d'urgenza e mancata convalida o mancato rispetto dei termini) sussiste una causa di inefficacia espressa; occorre valutare se la fattispecie rientri in tali ipotesi
- In situazioni analoghe, chi ritiene di aver subito pregiudizio per omessa notifica dovrebbe dimostrare l'impossibilità concreta di esercitare la difesa (ad es. impossibilità di accesso agli atti o impedimenti materiali) per ottenere esiti diversi
- Interventi difensivi tempestivi non appena il terzo ha conoscenza del vincolo (richiesta di riesame, istanza di revoca) sono la principale tutela pratica contro la mancata notifica
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