Cassazione Penale, Sentenza n. 10452/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per partecipazione ad associazione per delinquere e reati collegati. Le censure principali: (i) declaratoria di prescrizione del reato associativo (capo 1) e di taluni reati fine; (ii) vizio di motivazione o travisamento delle prove (tra cui affidamento su localizzazioni, intercettazioni, riconoscimenti e rinvenimento di documenti); (iii) contestazione dell'interpretazione data all'art. 416 c.p. (asserita estensione indebita della fattispecie associativa rispetto ad un mero concorso nei singoli furti); (iv) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o dell'attenuante ex art. 114 c.p.; (v) doglianze sulla valutazione indiziaria e sugli oneri probatori (art. 192 c.p.p.). Alcuni difensori chiedevano inoltre il riconoscimento della prescrizione e la riqualificazione o l'assoluzione per assenza di prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. In sintesi: (a) i motivi relativi alla prescrizione sono stati esaminati in premessa ma i ricorsi si sono comunque ritenuti inammissibili per carenza di specificità o per mancato confronto con la motivazione delle decisioni di merito; (b) le censure sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sulla valutazione degli elementi indiziari e sulle attenuanti sono state giudicate aspecifiche o ripetitive rispetto a quelle già disattese in appello e in primo grado; (c) i rilievi relativi alla violazione dell'art. 192 c.p.p. sono stati considerati inammissibili salvo che non emergano manifesta illogicità o contraddittorietà dal testo della sentenza; (d) la Corte ha ribadito il principio della "doppia conforme" (motivazioni del primo grado e dell'appello formano un corpo unico), aggravando l'onere di specifico confronto a carico del ricorrente; (e) la Corte ha infine osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello). Di fatto la sentenza di merito è rimasta confermata e i ricorsi non hanno avuto accoglimento.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ricorda l'onere di specificità del ricorso ai sensi di tale disposizione.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte conferma la corretta applicazione della norma ai fatti quando sussistono elementi indicativi di un patto criminoso stabile, divisione di ruoli, mezzi e basi logistiche; i ricorrenti non hanno dimostrato che la fattispecie sia stata estesa indebitamente.
art. 157, comma 1; art. 160, comma 3; art. 161 cod. pen. (prescrizione e aumenti)
Utilizzati per il calcolo del termine di prescrizione (aumenti per recidiva/partecipazione); la Corte ricorda che la prescrizione è questione giuridica complessa e grava sull'attore dedurre compiutamente la sequela procedimentale per provarla.
art. 192 cod. proc. pen. (criteri di valutazione della prova)
Le doglianze generiche sulla valutazione indiziaria non sono ammesse in cassazione salvo che emergano dal provvedimento vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentita una semplice rivalutazione probatoria.
art. 606 cod. proc. pen. (motivazione del ricorso per cassazione - lett. b, c, e)
La Corte precisa che la lettera b) riguarda esclusivamente norme di diritto sostanziale, non norme processuali come l'art. 192 c.p.p.; i vizi processuali sono valutabili in cassazione solo se producono nullità o se si configurano come mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità nella motivazione (lett. e).
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica elementi decisivi ostativi (es. gravità dei fatti e consistente contributo all'attività del sodalizio); non è necessaria la menzione di ogni circostanza favorevole.
art. 114 cod. pen. (attenuante nel concorso di persone)
La Corte ricorda che l'attenuante ex art. 114 non trova applicazione quando nel reato concorrono cinque o più persone (art.112 esclusioni); per i reati associativi la sua applicazione è quindi preclusa.
art. 129 cod. proc. pen. (cause di estinzione della punibilità)
La Corte osserva che, se il ricorso è inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile dichiarare ex novo cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello).
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione la prescrizione occorre allegare e documentare compiutamente la sequela procedimentale: la prescrizione è questione giuridica complessa e l'onere di prova grava sul ricorrente.
- In presenza di doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello) il ricorrente ha un onere più stringente: il motivo deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni, non limitandosi ad affermazioni generiche.
- Le censure generiche sul vizio di motivazione o sulla valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione, salvo che nel provvedimento impugnato non emerga mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare la sussistenza dell'associazione per delinquere è necessario proporre argomentazioni specifiche che mettano in discussione i singoli elementi fattuali usati per ricostruire il "modus operandi", la stabilità del vincolo e la distribuzione dei ruoli; la mera alternativa interpretativa non basta.
- Le critiche sulla valutazione delle intercettazioni, localizzazioni e riconoscimenti devono indicare esattamente quale atto sia stato travisato o quale dato probatorio sia decisivo e incompatibile con la motivazione: l'assenza di tale specificità comporta inammissibilità.
- L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. non è applicabile se al reato hanno partecipato cinque o più persone; per gli imputati in associazioni vaste la riduzione deve essere perseguita con gli strumenti delle attenuanti generiche, adeguatamente motivate.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non si produce il necessario rapporto di impugnazione per consentire alla Cassazione di pronunciare su cause di estinzione sopravvenute della pena (es. prescrizione maturata dopo l'appello).
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