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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10452/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per partecipazione ad associazione per delinquere e reati collegati. Le censure principali: (i) declaratoria di prescrizione del reato associativo (capo 1) e di taluni reati fine; (ii) vizio di motivazione o travisamento delle prove (tra cui affidamento su localizzazioni, intercettazioni, riconoscimenti e rinvenimento di documenti); (iii) contestazione dell'interpretazione data all'art. 416 c.p. (asserita estensione indebita della fattispecie associativa rispetto ad un mero concorso nei singoli furti); (iv) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o dell'attenuante ex art. 114 c.p.; (v) doglianze sulla valutazione indiziaria e sugli oneri probatori (art. 192 c.p.p.). Alcuni difensori chiedevano inoltre il riconoscimento della prescrizione e la riqualificazione o l'assoluzione per assenza di prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. In sintesi: (a) i motivi relativi alla prescrizione sono stati esaminati in premessa ma i ricorsi si sono comunque ritenuti inammissibili per carenza di specificità o per mancato confronto con la motivazione delle decisioni di merito; (b) le censure sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sulla valutazione degli elementi indiziari e sulle attenuanti sono state giudicate aspecifiche o ripetitive rispetto a quelle già disattese in appello e in primo grado; (c) i rilievi relativi alla violazione dell'art. 192 c.p.p. sono stati considerati inammissibili salvo che non emergano manifesta illogicità o contraddittorietà dal testo della sentenza; (d) la Corte ha ribadito il principio della "doppia conforme" (motivazioni del primo grado e dell'appello formano un corpo unico), aggravando l'onere di specifico confronto a carico del ricorrente; (e) la Corte ha infine osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello). Di fatto la sentenza di merito è rimasta confermata e i ricorsi non hanno avuto accoglimento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per far valere in Cassazione la prescrizione occorre allegare e documentare compiutamente la sequela procedimentale: la prescrizione è questione giuridica complessa e l'onere di prova grava sul ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello) il ricorrente ha un onere più stringente: il motivo deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni, non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • Le censure generiche sul vizio di motivazione o sulla valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione, salvo che nel provvedimento impugnato non emerga mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare la sussistenza dell'associazione per delinquere è necessario proporre argomentazioni specifiche che mettano in discussione i singoli elementi fattuali usati per ricostruire il "modus operandi", la stabilità del vincolo e la distribuzione dei ruoli; la mera alternativa interpretativa non basta.
  • Le critiche sulla valutazione delle intercettazioni, localizzazioni e riconoscimenti devono indicare esattamente quale atto sia stato travisato o quale dato probatorio sia decisivo e incompatibile con la motivazione: l'assenza di tale specificità comporta inammissibilità.
  • L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. non è applicabile se al reato hanno partecipato cinque o più persone; per gli imputati in associazioni vaste la riduzione deve essere perseguita con gli strumenti delle attenuanti generiche, adeguatamente motivate.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non si produce il necessario rapporto di impugnazione per consentire alla Cassazione di pronunciare su cause di estinzione sopravvenute della pena (es. prescrizione maturata dopo l'appello).

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