Cassazione Penale, Ordinanza n. 30503/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di separate sentenze di cognizione. Sosteneva che il giudice avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri dell'unicità del disegno criminoso, che a suo avviso era ravvisabile per l'omogeneità delle condotte e la non eccessiva distanza temporale tra i fatti. La Corte, richiamati i principi consolidati in materia, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse invece correttamente escluso la continuazione: per alcuni fatti era decisiva la rilevante distanza temporale di diversi anni, per altri l'eterogeneità delle condotte e l'estemporaneità delle causali; inoltre, per uno dei fatti era ormai coperto da giudicato il profilo dell'esclusione del movente economico. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati separatamente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso irrituale e quindi meritevole della sanzione pecuniaria prevista per i profili di colpa connessi all'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere in executivis il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati; la Corte ribadisce che richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso.
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente nell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone un accertamento rigoroso dell'unicità del disegno criminoso: occorre verificare se, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la comunanza del bene giuridico offeso sono meri indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- L'apprezzamento circa l'unicità o pluralità del disegno criminoso è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non illogica e non viziata da travisamenti di fatto.
- Una rilevante distanza temporale tra i reati consente di presumere, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati specificamente progettati sin dall'origine, con conseguente esclusione della continuazione.
- L'eterogeneità dei fatti e l'estemporaneità delle causali sono elementi idonei a fondare il diniego della continuazione, specie quando uno degli aspetti fattuali decisivi risulti già coperto da giudicato.
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