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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09265/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10/06/2025. Il ricorrente contestava, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di minaccia aggravata, deducendo in sostanza la non configurabilità del reato perché le parole pronunciate sarebbero state incomprensibili. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della recidiva e la sproporzione della pena, specie per l'aumento applicato a titolo di continuazione. La Corte rileva che i motivi miravano a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del merito, già esaminato e disatteso in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo al sindacato di legittimità perché volto a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e comunque privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, poiché la condotta era stata correttamente qualificata come gravemente minacciosa sulla base dell'insieme dei comportamenti tenuti dall'imputato, non limitati a frasi incomprensibili ma consistiti anche nell'inseguimento delle persone offese e nell'esibizione di un coltello. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali, anche specifici, e che la determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se non arbitraria o illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La minaccia è configurabile anche quando la condotta intimidatoria non si esaurisce nelle parole, ma si desume dall'insieme del comportamento tenuto dall'agente; l'aggravante del secondo comma è richiamata come base della contestazione decisa nei giudizi di merito.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di legge o di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
  • La specificità del ricorso per cassazione è esclusa quando i motivi si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il delitto di minaccia può essere desunto da un comportamento complessivamente e univocamente intimidatorio, anche quando le parole pronunciate siano di per sé poco intellegibili, se il contesto fattuale rivela in modo chiaro la portata minacciosa della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, specie se specifici, quando essi esprimano una maggiore pericolosità sociale in rapporto ai fatti contestati.
  • La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione richiama i criteri legali ed esclude arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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