Ordinanza n. 4141/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego della Questura di Roma, comunicato a mezzo PEC in data 16 aprile 2026, relativo all’istanza di convocazione ai fini del fotosegnalamento e del rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lett. c-quater), D.P.R. n. 394/1999 presentata dal sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Roma dell'istanza di convocazione per fotosegnalamento e rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunicato via PEC il 16 aprile 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza riguardava la convocazione ai fini del fotosegnalamento e il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c-quater), d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente sosteneva di disporre di risorse economiche sufficienti, individuate in una rendita INAIL idonea a garantirgli adeguati mezzi di sostentamento. Dal provvedimento emerge tuttavia che il diniego era fondato non sull'insufficienza delle risorse economiche, ma sull'assenza di un titolo di soggiorno idoneo alla conversione in permesso per residenza elettiva: l'interessato era titolare di un titolo di soggiorno provvisorio rilasciato in relazione alla richiesta di asilo e gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, le censure non fossero assistite da sufficiente fumus boni iuris. La ragione è che il diniego si fondava sull'assenza di un titolo di soggiorno convertibile in permesso per residenza elettiva, e non sul requisito della disponibilità di risorse economiche sufficienti. Pertanto, la deduzione relativa alla rendita INAIL non incideva sulla specifica ragione ostativa posta a fondamento dell'atto. Il giudice ha precisato che la valutazione era sommaria e non pregiudicava il successivo esame del merito. Il periculum non è stato specificamente esaminato, risultando già insussistente il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater), d.P.R. n. 394/1999
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva; l'ordinanza ritiene cautelarmente ostativa l'assenza di un titolo di soggiorno idoneo alla conversione in tale permesso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento impugnato è fondato sull'assenza di un presupposto giuridico specifico, la dimostrazione della sussistenza di un diverso requisito non è idonea, di per sé, a evidenziare il fumus boni iuris contro il diniego.
- La disponibilità di risorse economiche sufficienti non supera, di per sé, l'assenza di un titolo di soggiorno idoneo alla conversione nel permesso per residenza elettiva, qualora tale assenza costituisca la specifica ragione ostativa del diniego.
- La valutazione cautelare sul fumus boni iuris è sommaria e non pregiudica le successive valutazioni di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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