Cassazione Penale, Ordinanza n. 05095/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, compresa la condanna e il trattamento sanzionatorio irrogati nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5 dicembre 2024. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti della particolare tenuità del fatto; con il secondo si censurava la dosimetria della pena, lamentando violazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta, del rilevante valore economico della somma sottratta e della abitualità del comportamento desunta da due precedenti penali della stessa indole. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata correttamente alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., risultando di poco superiore al minimo edittale e congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando difettino i presupposti della particolare tenuità dell'offesa, valutati tenendo conto delle modalità della condotta, del valore economico dell'offesa e dell'abitualità del comportamento.
La congruità della pena va valutata secondo i criteri discrezionali del giudice di merito, avuto riguardo alle modalità dell'azione, alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e alle conseguenze del reato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti modalità significative, un pregiudizio economico rilevante e indici di abitualità del comportamento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. è ostativa la ricorrenza di precedenti penali della stessa indole, ove valorizzati come indice di abitualità.
- La censura sulla dosimetria della pena deve confrontarsi specificamente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una doglianza generica è inammissibile o comunque infondata se la pena risulta congrua e prossima al minimo edittale.
- Il giudizio sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretto da manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
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