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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16859/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza della Corte d'appello di Firenze. Dalla sola ordinanza emerge che il ricorrente aveva impugnato la decisione di merito, ma l'unica questione esaminata dalla Corte di cassazione è stata la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha rilevato che la sentenza di appello era stata depositata il 19 luglio 2024, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo del 25 giugno 2024, mentre il ricorso era stato presentato il 3 dicembre 2024, quindi oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine lungo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano per tardività, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta oltre il termine di cui all'art. 585, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non vi erano ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso. Non emergono dalla decisione altri profili sul merito della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 585, lett. c), c.p.p.

    Termine per proporre ricorso per cassazione, decorso il quale l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando la tardività è immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non escludibilità di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile, anche quando la tardività sia accertabile in modo immediato sulla base delle date di deposito e proposizione.
  • Quando l'inammissibilità deriva da una causa processuale evidente e oggettiva, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame del merito.
  • La tardiva proposizione del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo che risultino esclusi profili di colpa.
  • In presenza di inammissibilità per tardività, la decisione non incide sulla valutazione del merito della responsabilità penale, ma solo sulla ritualità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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