Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, articolando tre motivi generici: ha censurato, in sostanza, la ricostruzione della responsabilità penale, ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e ha contestato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che le doglianze sono state ritenute prive di specificità e formulate con argomenti non idonei a scardinare la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non accoglibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto senza versare in colpa. Il testo richiama il principio affermato da Corte cost. n. 186/2000 in tema di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso. La decisione conferma quindi la sentenza di condanna pronunciata in appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute generiche e non idonee a fondare l'applicazione dell'istituto.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso non proposto senza colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a formulare censure generiche sulla responsabilità, sul diniego della particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da argomentazioni concrete e specifiche; la mera evocazione dell'istituto non è sufficiente a superare una motivazione di condanna già resa in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e risulta non proposto senza colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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