Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta specifica. Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) vizio procedurale relativo al rigetto della richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) formulata dopo la richiesta di giudizio immediato e alla mancata valutazione dell'istanza da parte del GIP; 2) contestazione della sussistenza della condotta distrattiva: i veicoli sarebbero stati dismessi o privi di valore commerciale e il corrispettivo dei beni strumentali sarebbe stato integralmente pagato (anche se in parte dopo il fallimento); 3) contestazione della qualificazione di Finocchio come amministratore di fatto e della mancanza di prova di un suo contributo attivo nei fatti distrattivi.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo per mancata reiterazione dell'istanza ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e ha confermato, quanto ai profili sostanziali, la correttezza della valutazione dei giudici di merito: la distrazione dei beni è stata ritenuta provata per la mancata dimostrazione della loro destinazione e dell'effettivo versamento del corrispettivo; il valore esiguo dei beni non esclude il reato; non è stata fornita prova di una reintegrazione patrimoniale anteriore al fallimento; infine i numerosi indici (dichiarazioni dei dipendenti e clienti, documenti rinvenuti, presenza di macchinari presso la società di Finocchio, trasferimenti di personale, ecc.) giustificano la qualificazione di Finocchio come amministratore di fatto e la partecipazione di Bartolotta. Conseguentemente le condanne sono state confermate e i ricorrenti condannati alle relative conseguenze (pena e spese).
Norme richiamate
artt. 178 e 446 cod. proc. pen.
artt. 178 e 446 cod. proc. pen.
Richiamati nella censura iniziale come norme processuali cui la difesa lamentava inosservanza; la Corte non ha ritenuto che tali presunti profili di violazione giustificassero l'annullamento della valutazione del merito, rimettendo la soluzione alla disciplina specifica delle richieste di patteggiamento e alla necessità di rinnovare l'istanza.
La Corte conferma che l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena, una volta pervenuto alla conoscenza dell'altra parte e accettato, costituisce un negozio processuale vincolante; il giudice che dissente deve motivare il rifiuto.
Norma cui la Corte si è riferita per affermare l'onere dell'imputato di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: in mancanza di tale rinnovazione la richiesta si considera inefficace e il motivo di ricorso relativo viene rigettato.
artt. 216, 217 e 223 legge fallimentare
artt. 216, 217 e 223 I. fall.
Richiamati in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ribadisce che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali; inoltre la riparazione della distrazione è efficace solo se completa e anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Se si richiede l'applicazione della pena (patteggiamento) dopo la richiesta di giudizio immediato, occorre rinnovare l'istanza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 448 c.p.p.; in mancanza la richiesta può essere considerata inefficace.
- L'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena, una volta conosciuto e accettato dalle parti, ha natura vincolante e il giudice che lo rifiuta deve motivare espressamente il dissenso.
- Nelle ipotesi di bancarotta per distrazione il valore economico esiguo dei beni non esclude il reato: anche beni di limitato valore possono costituire garanzia per i creditori e la loro sottrazione integra il fatto.
- La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni alla gestione aziendale o alla loro concreta utilizzazione per l'impresa; è onere dell'amministratore fornire spiegazioni specifiche e documentate.
- Una reintegrazione patrimoniale è efficace ai fini di escludere l'elemento materiale della bancarotta solo se reale, completa e intervenuta prima della dichiarazione di fallimento; pagamenti effettuati dopo il fallimento non cancellano il reato.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su un giudizio di fatto complessivo tratto da indici (direttive impartite, rapporti con clienti, documentazione, trasferimento di beni e personale, coincidenza di attività tra imprese) e la relativa valutazione dei giudici di merito è resistita al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
- In sede di cassazione è limitato il sindacato sulle prove e sulla ricostruzione dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, senza rilevare vizi di motivazione, sono generalmente inammissibili o infondate.
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