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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08562/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di licenza stipulato nel febbraio 2002 per la commercializzazione di una serie di prodotti. La società ricorrente aveva chiesto in primo grado la condanna della controparte al pagamento di royalties derivanti dal contratto; il Tribunale aveva respinto tale domanda, rigettato la riconvenzionale di nullità del contratto e accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta dalla controparte. In appello la società ricorrente impugnava la decisione, ma la Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile perché tardivo, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita telematicamente il 20 aprile 2021 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario della parte, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse nulla e inidonea a far decorrere il termine breve perché non rivolta espressamente al procuratore costituito con indicazione chiara e univoca della sua qualità, ma solo alla parte presso il domicilio eletto. Invocava a sostegno il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20866/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza del termine breve, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata al difensore costituito nel domicilio da questi indicato, tramite PEC estratta dall'INI-PEC, e che, pur mancando nella relata l'espressa menzione della qualità di procuratore, il collegamento tra parte, difensore domiciliatario e domicilio eletto rendeva l'atto chiaramente percepibile come notificazione idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La Corte ha quindi confermato, sia pure con una motivazione specifica sul caso concreto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    Regola la notificazione presso il procuratore costituito; la Corte la richiama per escludere che, nel caso concreto, fosse necessaria una formula espressa diversa da quella utilizzata, essendo comunque chiaro il collegamento con il difensore domiciliatario.

  • art. 285 c.p.c.

    Disciplina la notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione; la Corte la legge nel senso che la notifica deve essere univoca quanto al destinatario, ma può ritenersi valida se chiaramente riferita al procuratore della parte presso il domicilio eletto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; la Corte afferma che, nel caso concreto, tale termine è stato validamente fatto decorrere dalla notifica eseguita al difensore domiciliatario.

  • art. 326 c.p.c.

    È richiamato per il regime di decorrenza del termine breve d'impugnazione, ritenuto operante in presenza di notificazione percepibile come rivolta al procuratore della parte.

  • art. 113 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, ma non decisiva nella motivazione finale della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente; la Corte non vi fonda autonomamente la decisione, limitandosi a respingere complessivamente la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente; non assume autonoma centralità nella ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto del deposito delle memorie nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza deve essere univoca e percepibile come rivolta a sollecitare la valutazione tecnica del difensore della parte, ma non è necessaria una formula sacramentale se dal contenuto complessivo dell'atto emerge chiaramente il collegamento con il procuratore costituito.
  • La notificazione della sentenza può essere idonea a far decorrere il termine breve anche se nella relata non sia espressamente ripetuta la qualifica di procuratore, quando l'invio avvenga all'indirizzo del difensore costituito, nel domicilio eletto indicato in giudizio, con sufficiente chiarezza del destinatario e della funzione acceleratoria dell'atto.
  • Il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla necessità di una notificazione chiara e univoca non va inteso in senso formalistico: ciò che rileva è che il destinatario sia messo in condizione di comprendere che l'atto è indirizzato al difensore costituito e che, per effetto di ciò, il termine breve di impugnazione inizia a decorrere.
  • Quando la notificazione della sentenza sia eseguita presso il domicilio eletto del difensore costituito e il collegamento tra parte, procuratore e domicilio sia evidente, la mancanza dell'espresso richiamo alla qualità di procuratore non impedisce la decorrenza del termine breve.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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