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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17424/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la sussistenza del reato sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto al fatto, la ricostruzione accolta dai giudici di merito valorizzava l'occultamento di scritture che erano state in precedenza nella disponibilità di un consulente e la prova, ricavata anche tramite indagini sul spesometro, della produzione di reddito e volume d'affari; veniva inoltre ritenuta non credibile la tesi difensiva della distruzione dei documenti per allagamento, in assenza di specifici elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo e privo di rilievi utilmente deducibili, reputando immune da censure la motivazione della sentenza impugnata sia sull'elemento oggettivo sia sull'elemento soggettivo del reato, nonché sulla non dimostrata distruzione dei documenti per allagamento. Ha giudicato manifestamente infondata anche la censura sulle attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale le aveva negate con motivazione diffusa, valorizzando anche i numerosi precedenti dell'imputata per reati inerenti all'attività d'impresa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per l'ulteriore reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 la Corte d'appello aveva già dichiarato non doversi procedere per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte ha ritenuto integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo sulla base della motivazione di merito.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Per tale ulteriore reato la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate in ragione della valutazione negativa della personalità dell'imputata e dei numerosi precedenti per reati inerenti all'attività di impresa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'elemento oggettivo può risultare integrato quando le scritture siano state già nella disponibilità di terzi e la ricostruzione della capacità economica dell'impresa emerga da fonti investigative esterne, purché la motivazione dia conto in modo coerente degli indici valorizzati.
  • La tesi difensiva della distruzione dei documenti per evento accidentale deve essere sostenuta da specifici elementi probatori: in mancanza, il giudice può legittimamente disattenderla.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi precedenti penali e altri elementi negativi della personalità dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta dovuta.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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