Cassazione Penale, Sentenza n. 41461/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova ex art.606(1)(e) c.p.p., sostenendo che le immagini di videosorveglianza non dimostravano l'estrazione di un oggetto dalle tasche dell'imputato; 2) inosservanza della legge penale e inversione dell'onere della prova ex art.606(1)(b) c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della parte offesa e richiesto all'imputato elementi a discarico, con violazione della presunzione di non colpevolezza; 3) violazione in relazione all'art.240 c.p., impugnando la confisca della carta Postepay e della documentazione bancaria in quanto i versamenti successivi al fatto sarebbero post factum irrilevanti e mancava adeguata motivazione per il nesso di strumentalità; 4) violazione dell'art.130 c.p.p. in relazione all'art.546 c.p.p., deducendo che l'omissione della condanna alle spese a favore della parte civile non poteva essere sanata con il subprocedimento di correzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (calcolo del termine massimo di prescrizione effettuato con riferimento al furto semplice e con computo delle sospensioni rilevanti). Ha altresì annullato senza rinvio la statuizione di confisca relativa alla carta Postepay e alla documentazione collegata, ordinandone la restituzione all'avente diritto, ritenendo carente il nesso di strumentalità tra quei beni e il reato (i versamenti sonno stati valutati come fatti successivi, non idonei a giustificare la confisca). Per il resto i motivi di impugnazione sono stati rigettati: la Corte ha confermato la legittimità della valutazione probatoria dei giudici di merito (dichiarazioni della persona offesa corroborate dalle immagini di videosorveglianza) e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito; la decisione contestata si mantiene quindi nella sua sostanza per gli effetti civili (responsabilità civile e liquidazione del danno) e la correzione dell'omissione relativa alle spese della parte civile è stata ritenuta emendabile nei termini di giurisprudenza consolidata. In sintesi: annullamento per estinzione del reato (prescrizione) e annullamento della confisca; gli altri censure respinte.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ricondotta al furto semplice; la Corte ha usato il trattamento edittale relativo al furto semplice per il calcolo della prescrizione.
La fattispecie originariamente contestata è stata derubricata dal giudice di merito a furto semplice, per cui le conseguenze sanzionatorie e prescrizionali sono state determinate di conseguenza.
Aggravanti comuni ritenute in concreto dai giudici di merito e valutate ai fini della dosimetria; non hanno però determinato il trattamento edittale più grave previsto dall'art.625 perché non ricorrevano le circostanze ivi previste.
La Corte richiamata per spiegare che l'innalzamento del trattamento edittale fino a soglie maggiori si verifica solo se le aggravanti concorrano con le circostanze di cui all'art.625; nel caso non ricorrevano tali condizioni.
art.157, 159, 160, 161 cod. pen. (prescrizione)
Utilizzate per il calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6 per il furto semplice) e per determinare gli effetti delle sospensioni (compresi i periodi dovuti alle astensioni dei difensori e al legittimo impedimento). La Corte ha ritenuto che, considerati i sospensioni, la prescrizione fosse maturata al momento della pronuncia della sentenza di cassazione.
Richiamata la regola che non si applica alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili e, meglio ancora, corroborate, costituire da sole base per la responsabilità penale.
Norma che delimita l'ambito del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione controlla vizi di motivazione, travisamento e violazione di norme penali ma non può riesaminare liberamente il merito probatorio se la motivazione di merito non appare manifestamente illogica.
art.240 cod. pen. (confisca facoltativa)
La Corte ha ribadito che per disporre la confisca facoltativa è necessario motivare il nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato; non è sufficiente una motivazione astratta basata su prevenzione generale; nel caso i versamenti successivi non costituiscono elemento sufficiente per ritenere tale nesso.
La Corte si è richiamata all'orientamento prevalente secondo cui è emendabile l'omissione di pronunce su risarcimento e spese in favore della parte civile quando non risulti dalla motivazione la volontà di rigetto o di compensazione; la correzione in subprocedimento è pertanto ammessa nelle situazioni descritte.
Richiamata in relazione al tema dell'emendabilità della sentenza; la Corte ha valutato l'ammissibilità della correzione procedurale dell'omissione.
Richiamato per stabilire che, annullata la sentenza penale senza rinvio per effetto estintivo, i profili di responsabilità ai fini civili possono essere comunque esaminati separatamente.
art.6 CEDU; art.27 comma 2 Cost.
Citate dalla difesa in relazione alla presunzione di non colpevolezza e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione, avendo il giudice di merito motivato adeguatamente la valutazione probatoria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio effettuata dai giudici di merito, salvo manifesta illogicità, travisamento macroscopico o violazione di legge; i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono spesso inammissibili o infondati.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e intrinsecamente attendibili e ancor meglio se corroborate (es. da immagini), costituire base esclusiva per la condanna; il giudice deve motivare la valutazione della loro credibilità.
- Per disporre la confisca facoltativa di beni è necessario accertare e motivare un nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato; atti o movimentazioni post factum non possono di per sé giustificare la confisca.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione al trattamento edittale corretto (derubricazioni, aggravanti) e all'articolato computo delle sospensioni (es. astensioni dei difensori, legittimi impedimenti): un giudizio favorevole sull'instaurazione del rapporto processuale può influire sulla decorrenza e determinare l'estinzione per prescrizione in sede di cassazione.
- Le omissioni formali nella decisione (es. mancata pronuncia sulle spese a favore della parte civile) possono essere, secondo orientamento consolidato, sanate mediante correzione ai sensi dell'art.130 c.p.p. quando non risulti la volontà del giudice di rigettare le richieste.
- In impugnazioni per travisamento della prova in casi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente l'atto processuale, il dato probatorio contrastante e dimostrarne la pacifica incompatibilità con la motivazione per poter ottenere accoglimento.
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