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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41449/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo della somma di euro 16.750,00 rinvenuta in possesso dell'imputato. Il ricorrente denunciava violazione di legge e motivazione apparente: sosteneva che la somma derivasse da attività lavorativa (anche svolta in nero), che parte fosse proprietà della figlia (scritta sulla busta) e che vi fosse un eccessivo intervallo temporale tra i fatti contestati e l'odierno sequestro.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente in realtà censurasse il contenuto e la valutazione probatoria della motivazione, materia non sindacabile con il rimedio per cassazione sulle misure reali salvo che vi sia assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione. La Corte ha richiamato una precedente decisione che aveva già confermato la gravità indiziaria e l'appartenenza del Garau a un'associazione fino almeno a febbraio 2019; ha ritenuto non sufficiente la documentazione fornita dall'imputato per superare la presunzione di illecita provenienza della somma (anche alla luce di un precedente rinvenimento di 40.000 euro nel 2019 e delle frequentazioni con soggetti pregiudicati). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, articolo 85-bis

    Norma richiamata come titolo giuridico per il sequestro preventivo di somme ritenute di possibile illecita provenienza in relazione all'art. 73 (traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di presunzione di illecita provenienza finché non dimostrata documentalmente la provenienza lecita.

  • D.P.R. 309/1990, articolo 73

    Reato principale contestato (illecito in materia di stupefacenti) rispetto al quale è stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 85-bis.

  • Codice penale, articolo 240-bis

    Richiamato per la possibilità di sequestro anche in relazione al reato associativo richiamato dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990; utilizzato per giustificare il provvedimento reale connesso alla contestazione associativa.

  • D.P.R. 309/1990, articolo 74

    Articolo relativo al reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato elementi che indicano permanenza dell'associazione e quindi rilevanza ai fini cautelari.

  • Codice di procedura penale, articolo 325

    Norma sulla inammissibilità del ricorso per cassazione che censuri il contenuto della motivazione. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo che il ricorrente contestasse meramente la valutazione argomentativa del giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, articolo 606, comma 1, lettera e)

    Richiamato nella parte relativa ai limiti del sindacato sulla motivazione, ossia che l'illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione sono rimediabili con il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), non con la censura generica qui proposta.

  • Codice di procedura penale, articolo 616

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il criterio relativo all'esenzione dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la parte non abbia agito con colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto tuttavia sussistente l'onere di versamento e lo ha quantificato in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: non è strada percorribile per contestare la valutazione logica o la valutazione del merito probatorio del giudice di merito, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
  • Per ottenere la revoca di un sequestro di denaro è necessario fornire documentazione chiara e idonea a superare la presunzione di illecita provenienza (es. documenti fiscali, contabili, prove di reddito continuativo), specialmente se vi sono elementi che indicano collegamenti con attività illecite o ritrovamenti analoghi precedenti.
  • La mera indicazione di una scritta su una busta o affermazioni non documentate (es. che la somma appartiene a un familiare o è frutto di regalie) non è sufficiente a dimostrare la legittima provenienza; servono prove concrete e documentali.
  • Il c.d. criterio della ragionevolezza temporale non esclude automaticamente il sequestro quando vi è persistenza nel tempo di indizi di collegamento con attività illecite: un intervallo temporale rilevante può essere superato da elementi che indicano continuità o riconducibilità dell'attività illecita.
  • Precedenti provvedimenti cautelari o sentenze che abbiano già confermato la gravità indiziaria e l'appartenenza a un'associazione rendono più difficile la rimozione di misure reali in sede di riesame o cassazione, salvo prova nuova e convincente contraria.

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