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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41452/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento lamentando il difetto di correlazione tra la richiesta concordata (che prevedeva la sospensione della patente per la durata di un anno, con consenso del PM) e la sentenza emessa dal GIP che aveva invece disposto la sospensione della patente per la durata di due anni. Sosteneva che la pena accessoria inflitta in misura diversa rispetto all'accordo rendeva la sentenza illegittima e che, in caso di divergenza, il giudice avrebbe dovuto al più rigettare l'istanza delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, in tema di patteggiamento, la durata delle sanzioni amministrative accessorie non rientra nel 'patto' tra le parti poiché la loro applicazione non è nella disponibilità delle stesse; pertanto il giudice può determinare la sanzione amministrativa accessoria in misura diversa da quella eventualmente concordata. Nel caso concreto il Tribunale ha legittimamente applicato la sospensione della patente per anni due (durata prevista dal minimo edittale) tenendo conto che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, circostanza che comporta il raddoppio della sanzione ai sensi dell'art. 187, comma 1, cod. strada. Essendo la misura al minimo edittale, la motivazione fornita (appartenenza del veicolo a terzo) è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 1, Codice della Strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e il raddoppio della sanzione quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato; nel caso specifico giustifica l'aumento della durata della sospensione.

  • art. 444, comma 1, Codice di Procedura Penale

    Regola il patteggiamento: la riforma del 2022 ha consentito alle parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, ma non ha inserito le sanzioni amministrative accessorie nel contenuto vincolante del patto; di conseguenza le clausole concordate sulla durata di tali sanzioni devono considerarsi non apposte.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, comma 1, lett. a), n. 1

    Modifica l'art. 444 c.p.p. limitatamente alle pene accessorie, consentendo la richiesta al giudice di non applicarle o di applicarle per una durata determinata, ma senza rendere vincolante il contenuto delle sanzioni amministrative accessorie nel patto.

  • art. 448, comma 2-bis, Codice di Procedura Penale

    Riguarda la correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza in caso di patteggiamento; il vizio invocato dal ricorrente (difetto di correlazione) è stato ritenuto non sussistente perché la materia delle sanzioni amministrative accessorie resta estranea alla disponibilità delle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), Codice di Procedura Penale

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi il ricorso inammissibile.

  • art. 223, Codice della Strada

    Attribuisce al Prefetto poteri cautelari (sospensione cautelare) sulla patente: evidenzia la natura amministrativa della sospensione della patente.

  • art. 224, comma 1 e comma 3, Codice della Strada

    Indicano la competenza del Prefetto in materia di revoca o sospensione della patente e l'applicazione delle sanzioni amministrative quando il reato è estinto; confermano la natura amministrativa delle misure accessorie e la loro estraneità alla piena disponibilità processuale delle parti.

  • art. 616, Codice di Procedura Penale

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammenda per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) non sono pienamente inseribili nel 'patto' tra le parti: il giudice rimane libero di applicarle o determinarne la durata, anche diversamente da quanto concordato dalle parti.
  • Se la legge prevede un aumento della sanzione per specifiche circostanze (es. veicolo intestato a terzo), il giudice può applicare la misura aggravata anche nel procedimento di patteggiamento; ciò non costituisce difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
  • Quando il giudice applica la sanzione accessoria entro il minimo edittale, è sufficiente una motivazione implicita o sintetica; una motivazione estesa è richiesta solo quando la misura si discosta dal minimo in misura rilevante.
  • Per ottenere certezza sulla non applicazione o sulla durata di una sanzione amministrativa accessoria in sede di patteggiamento, le parti possono chiedere espressamente al giudice la non applicazione o una durata determinata, ma restano comunque soggette alla valutazione del giudice e ai limiti di legge.
  • Chi ritiene che il giudice abbia illegittimamente modificato una clausola del patto relativa a sanzioni amministrative accessorie ha scarse possibilità di successo in cassazione, dato il consolidato orientamento che considera tali clausole non vincolanti.

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