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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41456/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi attaccavano la decisione di appello per vizi di motivazione e insufficienza probatoria, sostenendo in particolare: 1) che le intercettazioni costituissero mera "droga parlata" non corroborata da riscontri (mancanza di sequestro, traditio, accertamento della qualità/purezza della sostanza); 2) che molte contestazioni fossero al massimo tentativi ipotetici e non tentativi punibili perché mancava accordo su quantità/qualità/prezzo; 3) che la Corte territoriale avesse travisato i fatti e non si fosse confrontata adeguatamente con le censure difensive; 4) che non sussistesse il reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/1990 per mancanza di struttura stabile, cassa comune, ripetitività e affectio societatis; 5) censure procedurali e tecniche (es. critica alla comparazione delle voci e mancata perizia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse una "doppia conforme" con motivazione articolata e coerente che, unitamente alla sentenza di primo grado, costituisce un corpo decisionale valutabile congiuntamente. La Cassazione ha confermato che le intercettazioni erano, nel complesso, sufficienti a provare i reati contestati (tentativi e cessioni, nonché l'associazione) quando il contenuto delle conversazioni indicava accordo su quantità, qualità e prezzo o avanzato stato delle trattative; ha inoltre affermato che per la configurazione del tentativo è necessario l'accordo su quantità/qualità/prezzo e che le conversazioni potevano dimostrarlo. Quanto all'art. 74 D.P.R. 309/1990, la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un sodalizio, pur «rudimentale», diretto da Vito Barbara, e ha rigettato le richieste di riclassificazione nell'ipotesi di lieve entità. Le doglianze difensive che chiedevano una diversa rivalutazione del materiale probatorio sono state escluse come non consentite in sede di legittimità quando si riducono a una mera riconsiderazione fattuale.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 9) e riferimento alla possibile riqualificazione di cui al comma 6

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 anche a un sodalizio di struttura 'rudimentale' quando dalle intercettazioni emergano programmazione, ripetitività, condivisione di guadagni e canali di approvvigionamento; ha escluso la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità perché i fatti non rientravano tutti nell'art. 73, comma 5

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    delitti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (reati fine e ipotesi tentate)

    Per consumazione dell'acquisto/cessione è sufficiente l'accordo su quantità, qualità e prezzo; in assenza di tale accordo può sussistere il tentativo. Le 'droga parlata' può essere idonea a provare l'atto se il contenuto è chiaro, univoco e dettagliato

  • art. 56 c.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il tentativo è configurabile se manca l'accordo definitivo su quantità/qualità/prezzo; tuttavia dialoghi che dimostrano stato avanzato delle trattative possono integrare il tentativo

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    motivi di cassazione per vizio di motivazione e travisamento del fatto

    La Corte ha ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità: non è consentita la riformulazione dei fatti già valutati in merito; il controllo si limita a verificare la coerenza logico‑giuridica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità

  • art. 220 c.p.p.

    prova per comparazione delle voci (identificazione)

    La Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che, pur tenendo conto delle consulenze di parte, possono affidarsi anche agli esiti della polizia giudiziaria e ad elementi supplementari (es. positioning) quando la consulenza tecnica sia ritenuta metodologicamente inadeguata

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito inamissibile in cassazione se la motivazione territoriale ha adeguatamente esposto le ragioni (gravità dei fatti, pericolosità del contesto)

  • artt. 132 e 133 c.p.

    dosimetria della pena e criteri per le circostanze

    La Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata in tema di misura della pena e di esclusione delle attenuanti, quindi non sindacabile in cassazione

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma semplicemente chiedendo una diversa valutazione dei fatti: il sindacato è limitato a vizi di motivazione, manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le intercettazioni 'droga parlata' possono essere prova piena se il contenuto è chiaro, univoco e con dettagli su quantità/qualità/prezzo; in mancanza di riscontri materiali occorre motivare rigorosamente la valutazione.
  • Per distinguere tentativo da consumo nell'acquisto/cessione di droga è decisivo l'accordo (anche implicito ma univoco) su quantità, qualità e prezzo; senza tale accordo si configura il tentativo.
  • Per l'accertamento di un'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 non è richiesta la conoscenza reciproca di tutti gli aderenti: è sufficiente l'affectio societatis fra almeno tre persone e elementi indicativi di un programma criminoso condiviso (ripetitività, ruoli, canali, condivisione dei profitti).
  • La prova fondata su identificazioni vocali richiede attenzione: una consulenza tecnica che evidenzi limiti può indurre a disporre perizia, ma la Corte può ritenere attendibili anche gli esiti investigativi integrati da altri dati (positioning, contesto) se adeguatamente motivato.
  • La riclassificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) è esclusa quando modalità, quantità o continuità dell'attività dimostrino operatività organizzata e rilevanti guadagni; la valutazione è di merito e richiede prova del carattere 'lirico' di tutte le condotte.

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