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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41451/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia in carcere (06/09/2004 - 21/02/2005) e agli arresti domiciliari (21/02/2005 - 24/09/2005) in relazione a un procedimento per reati indicati negli artt. 100, 81, 644, comma quinto, nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 l. 12 luglio 1991, n.203. In primo grado il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/02/2015; il Pubblico Ministero aveva proposto appello ma poi aveva rinunciato all'impugnazione, con dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello di Catanzaro (08/02/2018) e conseguente definitività della sentenza assolutoria. La Corte territoriale, giudicando l'istanza di riparazione ai sensi dell'art. 315 c.p.p., respinse la domanda richiamando la giurisprudenza che limita il diritto alla riparazione nei casi di proscioglimento per prescrizione. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 314 c.p.p., sostenendo che il risultato processuale era una assoluzione per insussistenza del fatto divenuta definitiva e non un proscioglimento per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva errato richiamando principi applicabili ai casi di proscioglimento per prescrizione, mentre nel caso di specie la sentenza definitiva era una assoluzione per insussistenza del fatto, resa definitiva a seguito di inammissibilità dell'appello del P.M. conseguente alla sua rinuncia. La Suprema Corte ha quindi ordinato che la Corte territoriale riesamini nel merito l'istanza riparatoria, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità a cura del giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta la disposizione in senso restrittivo: il diritto sorge per assoluzione nel merito o, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, solo se la durata della custodia cautelare supera la pena astrattamente applicabile e solo per la parte eccedente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai principi di diritto sulla valutazione degli atti processuali e sulla correttezza dell'istruttoria; la violazione dedotta dal ricorrente riguardava la lettura e l'applicazione di norme di diritto processuale nella valutazione dell'istanza riparatoria.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Individua la competenza del giudice adito per la domanda di riparazione. La Corte territoriale era il giudice competente ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione: violazione di legge e motivazione contraddittoria o illogica; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente in base a questi criteri.

  • artt. 589 e 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello e agli effetti della rinuncia al gravame da parte del Pubblico Ministero che ha determinato l'inammissibilità del gravame nel caso concreto.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione del proscioglimento per prescrizione: anche il proscioglimento per prescrizione comporta una valutazione di merito, seppure limitata, che può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Prevede la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte sottolinea che l'ordinamento consente all'imputato di ottenere una sentenza piena di assoluzione rinunciando alla prescrizione al fine di agevolare il riconoscimento della riparazione.

  • art. 100, art. 81, art. 644 comma quinto nn. 3 e 4 c.p., art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203

    Norme substantive indicate in relazione al capo di imputazione originario; la decisione non entra nel merito di tali norme ma le cita come riferimento al titolo del fatto per cui era stata applicata la misura cautelare.

  • Sentenza Corte Costituzionale 20/06/2008 n. 219

    La Consulta ha ritenuto manifestamente irragionevole la scelta legislativa che limita il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, ma ha anche precisato che ciò non implica che tutti gli epiloghi diversi dall'assoluzione nel merito diano automaticamente diritto alla riparazione; ha circoscritto il diritto ai casi in cui la pena definitivamente inflitta o comunque preclusa sia inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è più chiaramente riconosciuto quando vi è una assoluzione per insussistenza del fatto divenuta definitiva; in tali ipotesi l'istanza deve essere valutata sul merito.
  • Il proscioglimento per prescrizione non genera automaticamente il diritto alla riparazione; può sorgere solo se la custodia cautelare ha superato la pena astrattamente applicabile e, in tal caso, l'indennizzo riguarda solo la parte eccedente.
  • Se l'atto finale che rende definitiva la decisione è la rinuncia del P.M. con conseguente inammissibilità dell'appello dopo una assoluzione di primo grado, la situazione deve essere trattata come sentenza definitiva di assoluzione e la domanda di riparazione va riesaminata sul merito.
  • In processi con plurime imputazioni, la sussistenza di una condanna o di un proscioglimento che giustifichi autonomamente la misura cautelare può escludere il diritto alla riparazione anche se altre imputazioni sono prescritte o prosciolte.
  • L'indennizzo va quantificato tenendo conto esclusivamente del periodo di custodia cautelare che eccede la pena astrattamente applicabile (se applicabile) e dopo aver verificato l'assenza di cause di esclusione come dolo o colpa grave dell'istante.
  • L'imputato ha la possibilità di rinunciare alla prescrizione per ottenere una pronuncia sul merito che favorisca il riconoscimento della riparazione; tale scelta strategica può incidere sull'esito dell'istanza risarcitoria.

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