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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui al Decreto Ingiuntivo nr. 409/2024, reso dal Tribunale di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria, recante condanna del Comune al pagamento di € 61.434,98, oltre interessi e spese

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 409/2024, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 61.434,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il ricorso è stato notificato il 30 aprile 2025 e depositato il 19 maggio 2025. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio che l'atto introduttivo del giudizio di ottemperanza era stato depositato oltre il termine perentorio dimidiato di quindici giorni previsto per il rito camerale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., poiché il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione. La tardività è stata rilevata d'ufficio in camera di consiglio, alla quale era presente il difensore del consorzio. Il giudice non ha esaminato il merito della pretesa di ottemperanza. Non sono state liquidate spese di lite, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.a.

    Il deposito del ricorso deve avvenire nel termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione; nel rito di ottemperanza tale termine è soggetto a dimidiazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Per i giudizi trattati in camera di consiglio, tra cui il giudizio di ottemperanza, i termini processuali sono dimidiati, salvo diverse disposizioni.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato irricevibile quando è stato proposto tardivamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza trattato con rito camerale, il termine per il deposito del ricorso notificato è perentorio e, per effetto della dimidiazione prevista dall'art. 87, comma 3, c.p.a., è pari a quindici giorni ai sensi dell'art. 45 c.p.a.
  • Il superamento del termine perentorio di deposito determina l'irricevibilità del ricorso per tardività, rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., senza esame del merito della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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