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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02105/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di prescrizione. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La difesa dell'imputata ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di prescrizione dei reati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che nel concordato in appello non fosse stata rilevata la prescrizione del reato relativo alla riqualificazione giuridica concordata tra le parti e alla pena indicata ai giudici. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tale doglianza attenesse alla fase di cognizione e non potesse essere fatta valere in sede esecutiva, poiché il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando questa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, essendo il giudicato immodificabile in sede esecutiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza resa all'esito di concordato in appello deve essere fatta valere con ricorso per cassazione contro la sentenza di cognizione, non già con incidente di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione non ha il potere di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando la causa estintiva sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, perché in sede esecutiva opera l'immodificabilità del giudicato.
  • Quando una questione di estinzione del reato era deducibile in cognizione ed è stata omessa, il rimedio non può essere trasferito alla fase esecutiva.
  • Non è configurabile un sindacato del giudice dell'esecuzione volto a incidere sul contenuto del giudicato in relazione a una prescrizione già maturata prima della decisione irrevocabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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