Cassazione Penale, Ordinanza n. 08723/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità e alla pena già determinata dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in anni quattro e mesi otto di reclusione la pena per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre profili: il primo criticava la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, ma la Corte lo ha ritenuto un mero dissenso non accompagnato da specifiche censure; inoltre la doglianza sull'aggravante è stata reputata inammissibile perché non dedotta in appello. Il secondo motivo riguardava la misura della pena, sostenendo implicitamente che fosse eccessiva o non correttamente determinata; la Corte lo ha qualificato come manifestamente infondato, osservando che la pena era conforme ai parametri legali e che la motivazione faceva riferimento al numero dei clandestini trasportati e allo sforzo organizzativo. La collaborazione con le autorità è stata ritenuta sostanzialmente insussistente, poiché limitata all'accettazione dei controlli delle forze dell'ordine.
Norme richiamate
art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
È la norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna; la Corte non ne riconsidera la sussistenza, limitandosi a ritenere infondate o inammissibili le censure sulla ricostruzione del fatto, sull'aggravante e sulla dosimetria della pena.
art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
La pena inflitta è stata ritenuta conforme ai parametri di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla ricostruzione compiuta dai giudici di merito è inammissibile se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Le doglianze relative a circostanze aggravanti non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La determinazione della pena è censurabile solo se si dimostra una violazione dei parametri legali o un'illogicità della motivazione; è sufficiente una giustificazione che valorizzi elementi come il numero dei trasportati e l'organizzazione della condotta.
- Una collaborazione con l'autorità che si esaurisca nell'aver accettato i controlli di polizia non integra, di per sé, un apprezzabile fattore di mitigazione idoneo a incidere significativamente sulla pena.
Come è indicizzato
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