Cassazione Civile, Ordinanza n. 27302/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Una società che aveva acquistato un appartamento con sottotetto in uno stabile a Chiavari, dopo aver contribuito anche ai costi di ristrutturazione della copertura e del piano sottotetto sulla base di una scrittura qualificata come transazione ma ritenuta dal ricorrente più vicina a un contratto atipico, ha agito contro i venditori, la società esecutrice dei lavori e il progettista-direttore dei lavori per ottenere l'accertamento di abusi edilizi nell'immobile. In particolare, sosteneva che il bene, invece del terrazzo a pozzetto previsto dal progetto assentito, presentasse un ampio terrazzo a filo della gronda, già ultimato al momento del preliminare, non consentito dal vincolo paesaggistico. Deduceva di essere stata costretta a presentare una pratica di sanatoria con riduzione del terrazzo e peggioramento della vista, chiedendo il risarcimento dei danni e il rimborso dei costi sostenuti per la regolarizzazione edilizia, per le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alla legge e per il minor valore del bene. In cassazione censurava la sentenza d'appello per nullità della motivazione e violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché il terrazzo con ringhiera a filo pavimento fosse equivalente a quello con muretto alla base della ringhiera e perché non vi fosse stato deprezzamento dell'immobile; inoltre contestava che fossero state trascurate contraddizioni della CTU e delle prove testimoniali successive, che a suo dire confermavano le difformità edilizie e il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché formulati, nella sostanza, per ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva in realtà motivato sulla mancanza di deprezzamento dell'immobile e che, in presenza di "doppia conforme", non era deducibile il vizio di omesso esame senza indicare specifiche divergenze tra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non per una diversa lettura della consulenza tecnica o delle prove; inoltre le censure sulle testimonianze erano prive di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione specifica, pur sintetica, sulle ragioni della decisione.
Non consente in cassazione di trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza non può essere usato per denunciare, in realtà, un dissenso sulla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità per omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di consulenze tecniche, testimonianze o apprezzamenti probatori.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le distinte ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare, sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale, una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione di una consulenza tecnica o delle deposizioni testimoniali.
- In caso di "doppia conforme", il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non evidenzia le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- La nullità della sentenza per carenza di motivazione non sussiste quando la decisione d'appello espone in modo comprensibile le ragioni del rigetto, anche se il ricorrente le ritenga errate o insufficienti.
- Le censure che investono il contenuto di una CTU o di prove testimoniali devono essere specifiche e non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
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