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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27302/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

Una società che aveva acquistato un appartamento con sottotetto in uno stabile a Chiavari, dopo aver contribuito anche ai costi di ristrutturazione della copertura e del piano sottotetto sulla base di una scrittura qualificata come transazione ma ritenuta dal ricorrente più vicina a un contratto atipico, ha agito contro i venditori, la società esecutrice dei lavori e il progettista-direttore dei lavori per ottenere l'accertamento di abusi edilizi nell'immobile. In particolare, sosteneva che il bene, invece del terrazzo a pozzetto previsto dal progetto assentito, presentasse un ampio terrazzo a filo della gronda, già ultimato al momento del preliminare, non consentito dal vincolo paesaggistico. Deduceva di essere stata costretta a presentare una pratica di sanatoria con riduzione del terrazzo e peggioramento della vista, chiedendo il risarcimento dei danni e il rimborso dei costi sostenuti per la regolarizzazione edilizia, per le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alla legge e per il minor valore del bene. In cassazione censurava la sentenza d'appello per nullità della motivazione e violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché il terrazzo con ringhiera a filo pavimento fosse equivalente a quello con muretto alla base della ringhiera e perché non vi fosse stato deprezzamento dell'immobile; inoltre contestava che fossero state trascurate contraddizioni della CTU e delle prove testimoniali successive, che a suo dire confermavano le difformità edilizie e il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché formulati, nella sostanza, per ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva in realtà motivato sulla mancanza di deprezzamento dell'immobile e che, in presenza di "doppia conforme", non era deducibile il vizio di omesso esame senza indicare specifiche divergenze tra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non per una diversa lettura della consulenza tecnica o delle prove; inoltre le censure sulle testimonianze erano prive di specificità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione specifica, pur sintetica, sulle ragioni della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza non può essere usato per denunciare, in realtà, un dissenso sulla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di consulenze tecniche, testimonianze o apprezzamenti probatori.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le distinte ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare, sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale, una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione di una consulenza tecnica o delle deposizioni testimoniali.
  • In caso di "doppia conforme", il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non evidenzia le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La nullità della sentenza per carenza di motivazione non sussiste quando la decisione d'appello espone in modo comprensibile le ragioni del rigetto, anche se il ricorrente le ritenga errate o insufficienti.
  • Le censure che investono il contenuto di una CTU o di prove testimoniali devono essere specifiche e non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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