Cassazione Civile, Ordinanza n. 21376/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso notificata alle controparti e da queste accettata. La Corte ha applicato l'art. 391 c.p.c. e ha rilevato che, in presenza di rinuncia validamente notificata e accettata, non occorre provvedere sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una collaboratrice e gli avvocati titolari dello studio legale, condannando questi ultimi al pagamento di una somma in favore degli eredi della lavoratrice. I professionisti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti transigevano la controversia; i ricorrenti depositavano e notificavano rinuncia al ricorso, dichiarando di voler aderire alla sopravvenuta conciliazione, e i controricorrenti accettavano la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso notificata alle controparti e da queste accettata determina l'estinzione del processo; in tale ipotesi non occorre provvedere sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata alle controparti e accettata dalle stesse comporta l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione deriva da rinuncia rituale accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese di lite, secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c.
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