Cassazione Penale, Sentenza n. 11801/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Patti che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) e, per effetto, la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M.. Il Procuratore sosteneva che l'avviso fosse stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 161, comma 1 c.p.p. (consegna al difensore di fiducia) e che l'ordinanza fosse «abnorme» perché la dichiarata nullità avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento con stasi non altrimenti rimediabile.
La decisione
La Corte di Cassazione (Terza Sezione) ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza impugnata non rientri nella categoria degli atti abnormi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'abnormità va intesa restrittivamente e riguarda solo atti adottati in carenza assoluta di potere o che producano una stasi del procedimento non altrimenti superabile. Nel caso concreto il giudice del dibattimento, pur avendo errato nella declaratoria di nullità del decreto di citazione, ha esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento; l'atto è quindi illegittimo ma non abnorme, atteso che non impedisce al P.M. di rinnovare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Conseguentemente il ricorso per cassazione del P.M. è stato respinto (inammissibile).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte valuta l'errata declaratoria di nullità della notifica di tale avviso come possibile illegittimità ma non come causa di abnormità quando il giudice, pur sbagliando, esercita un potere rientrante nelle sue competenze
art. 161, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'avviso era stato regolarmente notificato mediante consegna al difensore di fiducia; la questione fattuale della corretta notificazione non è stata ritenuta idonea a qualificare l'ordinanza come abnorme
Riferimento al principio della tassatività delle nullità deducibili; la Corte afferma che la categoria dell'abnormità è eccezionale e residuale rispetto all'elenco delle nullità previsto dalla legge
art. 552, comma 3 cod. proc. pen.
Citato nell'analisi delle ipotesi in cui la restituzione degli atti potrebbe essere in carenza di potere del giudice; la Corte distingue i casi in cui il giudice doveva procedere direttamente a rinnovare la citazione (eventuale carenza di potere) da quelli in cui la restituzione rientra nelle sue competenze
"il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità"
La norma sull'udienza predibattimentale prevede che il giudice ordini la rinnovazione di notifiche dichiarate nulle, ma la Corte precisa che tale disposizione non ha modificato i rapporti di competenza tra giudice e P.M.: la sanatoria di una nullità di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini rimane competenza del pubblico ministero
art. 544-bis cod. proc. pen. (citato nel testo)
Nel testo è richiamata la vigenza di una norma (indicata come art. 544-bis) nel ragionamento di conferma dei principi; la Corte usa tale richiamo per ribadire che anche con le novità il giudice non può supplire alla competenza del P.M. sulla notifica dell'avviso
Massime di principio
- La nozione di "abnormità" di un provvedimento giudiziale va interpretata restrittivamente: concerne solo atti in assoluta carenza di potere o che producano una regressione del procedimento con stasi irreparabile.
- Un provvedimento giudiziale che erroneamente dichiari la nullità di una notifica e restituisca gli atti al P.M. può essere illegittimo ma non necessariamente "abnorme" se rientra nella sfera di poteri del giudice e non impedisce al P.M. di porre rimedio (es. rinnovando la notifica).
- La distinzione fondamentale è tra necessità di "ricitare" l'imputato (rimediabile dal P.M.) e vizi che incidono sulla regolare costituzione del rapporto processuale (che possono giustificare rimedi più drastici).
- Se si intende impugnare per "abnormità", il ricorrente deve dimostrare che non esistono altri rimedi e che il provvedimento causa un danno altrimenti insanabile o comporta un esercizio di potere non attribuito al giudice.
- Le norme introdotte sull'udienza predibattimentale non hanno cambiato il principio secondo cui la sanatoria di determinate nullità di notifica (come l'avviso di conclusione indagini) resta funzione che il P.M. può o deve esercitare; pertanto, nei fatti, resta centrale valutare chi ha la competenza a rinnovare la notifica prima di qualificare un atto come abnorme.
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