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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19736/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità in documenti, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, ha riproposto le stesse argomentazioni già avanzate in appello, sostenendo che la contraffazione sarebbe avvenuta in Germania e valorizzando il fatto che l'autovettura da lui condotta fosse stata noleggiata in Germania. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico e solo apparente, perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese dal giudice di merito e privo di una critica argomentata della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una pedissequa reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello, quindi non deducibile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva considerato mere allegazioni di parte le deduzioni sulla presunta contraffazione avvenuta in Germania, in mancanza di alcun principio di prova di tale circostanza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della fattispecie, ma il richiamo segnala la contestazione di falsità materiale commessa da privato in relazione a documento di provenienza pubblica o ad atto equiparato, in concorso con l'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato quale disposizione che punisce la falsità materiale commessa dal privato; la Corte non affronta il merito della qualificazione giuridica, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura proposta contro la decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata, le stesse doglianze già formulate in appello e già respinte dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è solo apparente, e quindi inammissibile, quando non assolve la funzione tipica di confutare in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata.
  • La contestazione di una circostanza di fatto alternativa a quella accolta dal giudice di merito richiede almeno un principio di prova, specie quando si invoca un fatto che esula dalla normale logica delle cose e che la parte avrebbe potuto e dovuto documentare.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando non presenti manifeste illogicità e quando la ricostruzione del giudice di appello sia sorretta da una valutazione ragionevole delle allegazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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