Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'autorizzazione a allontanarsi dalla detenzione domiciliare due volte alla settimana (martedì e venerdì, dalle 10:30 alle 12:30) per necessità essenziali (acquisto generi alimentari, prodotti per l'igiene e cura della casa), vivendo da sola e non potendo avvalersi dell'aiuto dei genitori. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta motivando con le ripetute violazioni delle prescrizioni commesse durante un precedente affidamento in prova al servizio sociale, che aveva determinato la sostituzione con la detenzione domiciliare. La ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il provvedimento si era fondato esclusivamente sulle pregresse trasgressioni senza valutare adeguatamente l'effettiva necessità e le modalità meno impattanti per soddisfarla.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il Magistrato di sorveglianza non abbia eseguito il necessario scrutinio comparativo tra l'interesse della condannata a soddisfare bisogni essenziali e la necessità di prevenire rischi di recidiva. Le violazioni pregresse all'affidamento in prova costituiscono indizio di scarsa adesione al trattamento ma non dimostrano automaticamente una propensione criminale o rendono inapplicabile ogni concessione di libertà. Pertanto la decisione è viziata da violazione di legge e insufficiente motivazione. P.Q.M. il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa è rinviata al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, libero nell'esito e privo del vizio riscontrato.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 2
art. 47-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
Regola le modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare; i provvedimenti adottati in base a tale norma incidono sulla libertà personale e sono suscettibili di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Costituzione, art. 111, comma 7
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge nei confronti di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, come quelli emanati dal magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza deve operare un bilanciamento tra l'interesse del detenuto a soddisfare esigenze essenziali della vita quotidiana e la tutela della sicurezza pubblica; il rigetto di una richiesta richiede motivazione comparativa e proporzionata.
- Le precedenti violazioni di prescrizioni esecutive sono elementi rilevanti ma non determinanti in assoluto: vanno considerate nel loro rapporto con la gravità dei reati commessi e con l'effettiva attitudine alla commissione di nuovi delitti.
- Se esistono modalità alternative meno restrittive (diverse fasce orarie, accompagnamento, prescrizioni aggiuntive) queste devono essere valutate prima di negare totalmente la richiesta di allontanamento per bisogni essenziali.
- La mancata valutazione complessiva e comparativa degli interessi in gioco può integrare vizio di motivazione e legittimare l'annullamento in sede di impugnazione.
- Chi chiede autorizzazioni per esigenze di vita quotidiana può lasciare al giudice l'individuazione di modalità operative alternative; il magistrato deve considerare tale disponibilità e motivare il perché non siano ritenute idonee.
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