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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35107/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sul giudizio di responsabilità sia sulla determinazione della pena. La Corte ha tuttavia rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva di comprendere quali rilievi si muovessero alla motivazione della sentenza impugnata; mancava quindi la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una correlazione effettiva con la motivazione della decisione impugnata; la genericità o indeterminatezza del motivo determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, puntuale e riferita alle ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione assertiva o meramente generica.
  • La mancanza di specificità del motivo, quando impedisce al giudice di comprendere quali siano i profili criticati e di esercitare il sindacato richiesto, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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