Cassazione Penale, Ordinanza n. 31114/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo un motivo relativo all'elemento psicologico del reato. Dal testo emerge che la censura era ritenuta congetturale e sostanzialmente riproduttiva di un profilo già esaminato e disatteso dal giudice di merito. Non sono indicati nel brano il reato specifico contestato né gli ulteriori dettagli fattuali della vicenda, oltre al fatto che il ricorso mirava a contestare il dolo o comunque l'assetto soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse congetturale e, comunque, meramente reiterativo della medesima doglianza sull'elemento psicologico del reato, già adeguatamente valutata e respinta dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e immuni da vizi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ella avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere che, nella specie, potesse applicarsi l'esenzione dalla somma dovuta alla Cassa delle ammende in difetto di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su una censura meramente congetturale o sulla pedissequa riproposizione di un motivo già esaminato e motivatamente respinto dal giudice di merito.
- La doglianza che investe l'elemento psicologico del reato non può limitarsi ad affermazioni astratte o speculative, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la Corte territoriale ha già dato una risposta logica e priva di vizi alla censura sull'elemento soggettivo, la reiterazione della stessa critica in cassazione non consente un nuovo scrutinio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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