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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21348/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo deduceva la mancanza di motivazione o la motivazione apparente sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione del fatto e la sua attribuzione all'imputato non fossero state adeguatamente argomentate. Con un ulteriore motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito avesse omesso una valutazione favorevole sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha rilevato che la censura sulla responsabilità era sostanzialmente reiterativa di doglianze già formulate in appello e correttamente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche adeguate, avendo quest'ultima spiegato le ragioni del convincimento circa la riconducibilità del fatto all'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha affermato che la graduazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso di specie tale onere era stato assolto. Il ricorso è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio cui il giudice deve conformarsi nella graduazione della pena, nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La censura di motivazione sulla responsabilità è manifestamente infondata quando si risolve nella riproposizione di questioni già affrontate e disattese in appello con argomentazioni logico-giuridiche adeguate.
  • La motivazione sulla riconducibilità del fatto all'imputato è sufficiente se la sentenza di merito espone le ragioni del proprio convincimento in modo congruo e intelligibile, senza necessità di ulteriori ripetizioni.
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però dare conto, sia pure sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa valutazione della pena o delle circostanze con una nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata presenta una motivazione non apparente e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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