Cassazione Penale, Ordinanza n. 25085/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio già inflitto in primo grado. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo l'eccessività della pena e censurando anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e aspecifiche, perché riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito. Ha inoltre osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito, purché siano indicati, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p., e che tale valutazione è insindacabile in cassazione se non illogica o arbitraria. Nel caso concreto la pena era stata commisurata nel minimo edittale. Quanto alle attenuanti generiche, le sentenze di merito avevano motivato in modo completo valorizzando, in senso sfavorevole, la particolare intensità del dolo e la gravità del turbamento della libertà morale della persona offesa; anche tale apprezzamento discrezionale è stato ritenuto sottratto al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
La determinazione della pena richiede la valutazione, anche sintetica, dei criteri legali di commisurazione; se la motivazione è argomentata e non arbitraria, essa non è sindacabile in cassazione.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere negato sulla base degli indici negativi valorizzati nella motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito esercita un potere discrezionale che deve essere sorretto dall'indicazione, anche sintetica, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione è insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogica o arbitraria.
- La doglianza che si limiti a censurare in modo generico l'eccessività della pena, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile per aspecificità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze e nella valutazione degli indici favorevoli o sfavorevoli ai fini delle attenuanti generiche, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
- La conferma di una pena parametrata nel minimo edittale costituisce elemento idoneo a escludere la fondatezza della censura di eccessività del trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito è congrua.
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