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Sentenza

Sentenza n. 5399/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 383/2024 pubblicata il 28/02/2024 RG n. 3283/2023 dal Tribunale di Velletri - sez. lavoro Giudice dott. Claudio Silvestrini notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26/08/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202510894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto alla Carta del docente per complessivi euro 3.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, passata in giudicato, con cui era stato disapplicato l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, dall’erogazione della Carta del docente. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a buoni di spesa per formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, per complessivi euro 3.500,00, disponendone l’emissione secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione anche in considerazione dell’assenza di specifiche contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi dare esecuzione al contenuto vincolante della sentenza del giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta una ragione esimente rispetto alla condanna alle astreintes, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. Carta del docente

    La disposizione è stata disapplicata dal giudice ordinario nella parte incompatibile con il diritto riconosciuto alla docente non di ruolo di ottenere i buoni di spesa per formazione e aggiornamento.

  • art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015

    tramite le modalità previste dall’art. 5

    Individua le modalità operative attraverso cui devono essere emessi i buoni di spesa riconosciuti dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La condanna all’astreinte nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice, che può escluderla in presenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l’attuazione del contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente accertata nella pronuncia da eseguire.
  • Quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato né fornisca specifici chiarimenti sull’adempimento, l’allegato inadempimento può essere posto a fondamento dell’accoglimento della domanda di ottemperanza, secondo le regole sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla contestuale applicazione di una penalità di mora, la cui irrogazione nel giudizio di ottemperanza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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