Cassazione Penale, Ordinanza n. 11529/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La condanna di merito per il reato tributario ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un teste (Nicola Giovannelli), sul presupposto che nei suoi confronti sussistessero gravi indizi di reità per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la difesa, espunte tali dichiarazioni, non sarebbe stata raggiunta la prova del reato contestato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte rileva tuttavia che il motivo era nuovo, poiché non enunciato nei motivi di appello e non trattato nella sentenza impugnata, e che tale circostanza non era stata confutata nel ricorso. In ogni caso, sul merito, richiama la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità dell'imputato quale legale rappresentante di una società, per avere utilizzato tre fatture emesse da Nicola Giovannelli per una pretesa vendita di merce a stock mai rinvenuta, con dichiarazioni difensive giudicate confuse e non affidabili e comunque incoerenti con l'attività commerciale svolta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la responsabilità è stata ritenuta sussistente in capo al legale rappresentante che ha utilizzato fatture riferite a operazioni non reali.
Richiamato solo come reato ascritto al teste nei cui confronti sarebbero esistiti gravi indizi di reità, a fondamento dell'eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che deduca per la prima volta una questione non prospettata in appello e non trattata nella sentenza impugnata, quando tale novità non sia efficacemente contestata dal ricorrente.
- Ai fini del delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità può essere affermata quando la prova dimostri che l'imputato, quale legale rappresentante della società, abbia effettivamente fatto uso di fatture riferite a operazioni mai avvenute.
- La censura di inutilizzabilità di una prova non può condurre all'accoglimento del ricorso se, comunque, la motivazione di merito evidenzia elementi autonomi e coerenti che sorreggono la decisione di condanna.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11452/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11487/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →